Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/09/2022, n. 285

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La inversione contabile o reverse charge di cui all'art. 17 comma 5 DPR 633/72 rappresenta una eccezione alle normali disposizioni in materia di IVA e spetta quindi al contribuente provare l'esistenza dei presupposti per la sua applicazione, trattandosi di norma di stretta interpretazione non suscettibile d'interpretazione per analogia(Cass.20223/21).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/09/2022, n. 285
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Numero : 285
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1.- Il sig. xxxxx, quale rappresentante della ditta individuale xxxxx, ha impugnato avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia per maggior IVA dovuta relativa all' anno di imposta 2013 per una somma complessiva di 130.470,51 euro comprensiva di sanzione ed interessi, motivato dall'impropria applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge) di cui all'art 17 c. 5, d.P.R. 633/72 omettendo di applicare l'IVA sulle cessioni di beni di oro usati. Ha lamentato parte ricorrente il difetto di motivazione sostenendo che le merci vendute al cessionario xxxxx andavano direttamente in fonderia ed erano dunque destinate alla fusione per la quale la xxxxx si avvaleva di soggetti terzi, con operazione dunque assimilabile alla vendita di oro industriale. Ha altresì contestato le sanzioni applicate poiché sproporzionate tenuto conto della propria buona fede. In via subordinata ha chiesto l'applicazione da parte dell'Ufficio del regime globale per tutte le cessioni intervenute. La C.T.P. di Perugia con sentenza n. 46/2020 pubblicata il 9 gennaio 2020 ha respinto il ricorso (compensando le spese di lite) in sintesi osservando che ai fini dell'applicabilità dell'art. 17 del d.P.R. 633/72 è condizione necessaria che il cessionario svolga effettivamente sui beni d'oro usati ceduti attività di trasformazione e cessione industriale del metallo, dovendosi ritenere che tale circostanza sia l'unica che consenta di assimilare, sotto il profilo del trattamento Iva, l'acquisto dei beni d'oro usato a un acquisto di oro industriale, soggetto al meccanismo del reverse charge. Ciò premesso ha evidenziato il giudice di primo grado che dall' esame del ricorso e degli atti allegati risulta che la ditta acquirente non svolge attività di fusione ma di commercializzazione, circostanza questa confermata dallo stesso ricorrente, pertanto si ritiene legittimo l'avviso impugnato ritenendo non pertinenti le eccezioni sollevate dal ricorrente sull'affidamento a terzi della fusione in quanto l' attività del soggetto cessionario deve essere esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell' usato. Avverso la suindicata sentenza il sig. xxxxx ha proposto appello, lamentandone l'erroneità deducendo motivi così riassumibili: Il rapporto cliente cedente-xxxxx-xxxxx non è corroborato da operazioni speculative ma verte sull'acquisto dell'oro usato che va in fonderia e pertanto viene lavorato direttamente in fonderia. E' difatti opinione ormai consolidata anche in giurisprudenza che, onde valutare in concreto se il meccanismo dell'inversione contabile sia stato correttamente applicato dal contribuente, bisogna fare riferimento alla destinazione o "vocazione" del bene stesso e alla natura del soggetto cessionario, non invece alla tipologia del bene in senso stretto. Tutti i beni di oro usati ceduti dalla xxxxx alla xxxxx sono destinati al processo industriale di trasformazione e affinazione. Ad avviso dell'appellante la documentazione depositata in giudizio dimostra: 1) tutta la merce venduta dalla xxxxx alla xxxxx andava direttamente in fonderia che la trasformava in oro industriale;
2) la merce venduta dalla xxxxx non potrebbe aver avuto alcuna altra destinazione in quanto pesata, saggiata e contestualmente fusa;
3) la xxxxx non avendo allora la struttura di fonderia doveva affidarsi a soggetto esterno;
4) al di là del dato formale per cui la xxxxx non era fonderia di fatto si comportava come tale, acquisendo i beni d'oro dai suoi affiliati e destinandoli direttamente alla fusione. Si è costituita in giudizio l'Agenzia intimata, sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, limitandosi a suo dire parte appellante a riproporre

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