Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XXIII, sentenza 11/02/2020, n. 1355

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Ai sensi dell'art. 70, c. 2 del D.Lgs. 546/92 il ricorso per ottemperanza è proponibile solo dopo la scadenza del termine prescritto dalla legge per l'adempimento degli obblighi recati in sentenza ovvero, in mancanza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'atto di messa in mora (ai fini della cui validità é richiesto, l'intervento dell'ufficiale giudiziario). In ordine al primo termine, l'art. 14 del D.L. n. 669/1996 prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Giudice Unico: Verrone Filippo

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XXIII, sentenza 11/02/2020, n. 1355
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Campania
Numero : 1355
Data del deposito : 11 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ristorante XXX a mezzo legale rappresentante, con ricorso depositato presso questa Commissione in data 29 maggio 2019, chiedevano l'ottemperanza da parte del Comune di Barano d'Ischia alla sentenza di questa CTR n. 7477/23/2016 depositata il 4 agosto 2016 la quale nell'accogliere il ricorso presentato dallo stesso condannava il suindicato Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 220,00.

La ricorrente rappresentava che la predetta sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione e che, vista l'inerzia del Comune presentava richiesta di pagamento e atto formale di diffida e messa in mora in data 26 febbraio 2019 per cui richiedeva l'adozione dei provvedimenti diretti all'ottemperanza di quanto statuito in sentenza oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Si costituiva il Comune di Barano d'Ischia il quale eccepiva la inammissibilità della richiesta in quanto non poteva ritenersi scaduto il termine previsto per l'adempimento che andava individuato in quello previsto dall'art. 14 del DL n. 669/1996, convertito in legge dall'art. 1 legge n. 30/1997 che prevedeva il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine non ancora decorso considerato che la sentenza era stata notificata in data 11 febbraio 2019. Peraltro il Comune resistente riteneva di non potersi considerare inadempiente in quanto si era attivato subito dopo la notifica della sentenza, con la relativa determina di liquidazione che dopo aver acquisito il parere di regolarità contabile era stata trasmessa all'ufficio ragioneria per l'esecuzione.

Il resistente inoltre eccepiva la inesistenza della notifica della sentenza effettuata a mezzo pec dall'ing. XXX, soggetto non abilitato ad effettuare tale tipo di notificazione in quanto a norma dell'art. 1 Legge n. 53/1994 soltanto l'avvocato munito di procura alle liti poteva eseguire direttamente le notifiche.

Infine il Comune eccepiva la illegittimità dell'atto di messa in mora che avrebbe dovuto essere notificato dall'ufficiale giudiziario per essere valido non essendo sufficiente né l'invio per raccomandata né il deposito al protocollo del Comune, come avvenuto nel caso in esame.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso così come proposto deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo va ritenuta fondata l'eccezione del Comune relativa al termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 546/92, esso può legittimamente essere proposto. La predetta norma infatti prevede espressamente due termini che alternativamente devono necessariamente decorrere per poter proporre ricorso per ottemperanza: lo specifico termine prescritto dalla legge per l'adempimento ovvero il termine di trenta giorni dalla notifica di messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario. Quest'ultimo termine riveste evidentemente carattere residuale essendo applicabile soltanto in assenza di una specifica disposizione di legge. Come rilevato correttamente dalla parte resistente l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 prevede che "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto". Tale termine rappresenta il termine specificamente previsto dalla legge indicato nell'art. 70 sopra citato, prima del quale non è possibile attivare il giudizio di ottemperanza;
infatti esso pacificamente risulta riferibile all'Ente comunale tenuto ad eseguire un provvedimento giurisdizionale.

Applicando tale disciplina al presente caso si rieleva che se la sentenza, come dichiarato dallo stesso ricorrente, è stata notificata in data 11 febbraio 2019, il ricorso in ottemperanza non avrebbe potuto essere proposto prima dell'11 giugno 2019.

Anche se si volesse ritenere non applicabile la speciale normativa di cui al DL sopra indicato, in ogni caso risulterebbe illegittimamente notificato l'atto di messa in mora che per dettato normativo richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario non essendo consentita la mera comunicazione postale né tantomeno il deposito dell'atto al protocollo dell'Ufficio di destinazione. Per le suindicate considerazioni il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, e tenuto conto dei criteri e dei parametri di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal DM 8 marzo 2018 n. 37, in relazione al valore della controversia, si ritiene di determinarle in complessivi 200,00 (duecento) euro.

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