Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 1481

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Il ritardo derivante dai tempi della procedura di asta giudiziaria per cui il decreto di trasferimento dell'immobile da adibire a prima casa è stato emesso un anno dopo la cessione del primo, non costituisce causa di forza maggiore e determina la decadenza del contribuente dalle agevolazioni sull'imposta di registro fruite in sede di acquisto.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 1481
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 1481
Data del deposito : 18 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente riceve l'avviso di liquidazione di imposta di registro descritto in epigrafe e che l'Ufficio lo ritiene decaduto dai benefici prima casa per non aver acquistato, altro immobile entro il termine di un anno dalla vendita del primo, ex art. 1 tariffa DPR 131/1986.

Il contribuente presenta ricorso presso la CTP SP, deducendo:

- che con rogito in data 28/04/2009 ha acquistato l'u.a. ubicata in La Spezia, via , usufruendo delle agevolazioni "prima casa";

- che con rogito in data 09/11/2009 ha ceduto detto immobile;

- che in data 20.10.2010 si è reso aggiudicatario provvisorio dell'immobile ubicato in Villafranca, via , a seguito di partecipazione ad asta giudiziaria del Tribunale di Massa;

- che in data 30.10.2010 - trascorsi 10 gg. dall'aggiudicazione provvisoria - stato dichiarato aggiudicatario definitivo;

- che in data 03.01.2011 il Giudice dell'Esecuzione del predetto Tribunale ha emesso decreto di trasferimento della proprietà del bene;

- che occorre far riferimento, per la decorrenza dell'anno, al termine dell'assegnazione definitiva, atteso che dalla lettura del testo della legge si può evincere il riferimento ad una procedura di acquisizione che può comportare fasi successive ("procede all'acquisto");

- che nel caso di riacquisto tramite acquisizione di terreno per costruire la stessa A.d.E. ha con circolare affermato che il termine di riferimento è quello dell'acquisto del terreno stesso.

- che ragioni di giustizia sostanziale impongono una interpretazione elastica della norma, atteso che anche in presenza di disponibilità immediata al pagamento dopo l'assegnazione definitiva il contribuente ha dovuto attendere i tempi della giustizia per potervi procedere ed ottenere

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