Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VIII, sentenza 05/09/2022, n. 5960
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
X adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione riportato in epigrafe, con cui Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale di Nola, aveva riliquidato l'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla sentenza n. 1413/19 del Tribunale di Nola avente ad oggetto la divisione dell'eredità di X, madre del ricorrente, condannato dal Tribunale di Nola a corrispondere ai germani coeredi il conguaglio di euro 611.317,57 a fronte del donatum in eccedenza alla propria quota ricevuto in vita dalla madre nonché a corrispondere ai germani euro 52.050,45 a titolo di indennità di occupazione per avere goduto in via esclusiva di beni ereditari comuni. X eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo e, comunque, l'erroneo calcolo delle imposte dovute, in particolare con riguardo alle aliquote applicate nonché all'individuazione della base imponibile, che doveva essere circoscritta a suo carico al conguaglio di euro 611.317,57 e ai frutti civili per euro 52.050,45 a cui egli era stato condannato dal Tribunale di Nola, con una sentenza peraltro che era stata impugnata e di cui la Corte d'appello di Napoli aveva sospeso l'efficacia esecutiva quanto alla condanna al pagamento di euro 52.050,45. Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva al ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato. Il ricorrente presentava memorie illustrative. La Commissione adita, con sentenza n. 3359/36/21 depositata il 9 aprile 2021, accoglieva in parte il ricorso, applicando l'aliquota del 3 e non del 9 % alla somma di euro 611.317,57 disposta a titolo di conguaglio ed escludendo a carico del ricorrente l'imposta sul relictum di euro 483.798,31, attribuito dal Tribunale di Nola direttamente ai germani coeredi X ed X, ritenuti unici soggetti obbligati sul punto. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli con atto notificato via pec il 4 novembre 2021 ha spiegato appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma in base alle ragioni appresso indicate, con rigetto integrale del ricorso introduttivo di lite. Il contribuente si è costituito e ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della impugnata sentenza. La causa è stata trattata all'udienza del 22 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli va accolto per quanto di ragione. Il gravame investe due punti essenziali della sentenza della CTP: -