Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. II, sentenza 23/01/2017, n. 90

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È legittima la notifica delle sanzioni, per omesso versamento Iva dovuta da società estinta, al socio non quale ex rappresentante legale ma quale accomandatario in quanto solidalmente responsabile in via sussidiaria. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 4 d.P.R. 633/72; art. 16 d.lgs. 472/97, art. 1 d.P.R .n. 100/98;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. nn. 12022/06, 11228/07, 6220/01.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. II, sentenza 23/01/2017, n. 90
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 90
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia provinciale delle entrate di Latina ha emesso, a seguito di processo verbale della Guardia di finanza del 19 luglio 2011, atto di contestazione nei confronti della società XXXX SAS di M. S. irrogando sanzioni per euro 3.185,10 a seguito di mancato versamento di IVA periodica per l'anno 2008.

La società ha proposto ricorso avverso l'atto di contestazione evidenziando preliminarmente la nullità dell'atto impugnato non potendo essere notificato ad una persona fisica quale ex rappresentante legale di una società che ha cessato l'attività.

Nel merito sosteneva che doveva provvedersi al controllo attraverso la procedura di cui all'art. 54 bis del DPR n.633/72 e rilevava che non veniva indicata la norma violata ma soltanto quella inerente l'applicazione della sanzione.

L'Agenzia delle entrate controdeduceva che la notifica era stata correttamente effettuata al socio accomandatario che rispondeva illimitatamente delle obbligazioni sociali e che l'atto di contestazione era derivato dalla verifica in loco dei registri IVA e delle relative liquidazioni e che era stato determinato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 472/97.

La Commissione tributaria provinciale di Latina con decisione n. 271/3/13 del 15 apriie-24 giugno 2013 ha respinto il ricorso compensando le spese.

In particolare, la Commissione ha riconosciuto la regolarità della notifica dell'atto avvenuta nei confronti del sig. M. S. nella qualità di socio accomandatario e come tale responsabile solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Ha poi affermato la validità della notifica a mezzo posta raccomandata.

Quanto al merito della controversia la Commissione ha osservato che l'irrogazione di sanzioni deriva da una constatazione del fatto obiettivo del mancato versamento di imposta sul valore aggiunto dovuto con cadenza trimestrale, così come rilevato nel processo verbale da parte della Guardia di Finanza.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società eccependo la carenza di motivazione ed erronea valutazione degli elementi probatori.

Insiste per l'impossibilità di emettere atti impositivi nei confronti di compagini societarie estinte che non hanno alcun titolo per opporsi agli atti.

Eccepisce che gli atti impositivi vanno rivolti ai soci, ovvero ai liquidatori o ancora agli amministratori. Insiste sulla mancata indicazione della norma sanzionatoria nell'atto di contestazione e che non è stata prevista nell'atto stesso la possibilità di rateizzazione degli importi.

Conclude per la riforma della sentenza appellata, annullamento della pretesa tributaria, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

L'Ufficio ha presentato in data 4 aprile 2014 memoria con controdeduzioni che contiene la richiesta di rigetto dell'appello e la condanna al rimborso delle spese di giudizio.

In particolare, l'Ufficio fa presente che l'avviso di accertamento è stato notificato al sig. M. S. in qualità di socio accomandatario della SAS e non quale ex rappresentante legale della società.

Fa presente che la contestazione è derivata di controllo dei registri contabili IVA e delle relative liquidazioni a seguito di verifica.

Precisa

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