Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XII, sentenza 23/05/2018, n. 2339
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L'intestazione della tassa rifiuti avviene in capo al singolo occupante e/o detentore, con conseguente delegittimazione dei condomini. L'art. 63 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce nell'occupante il soggetto obbligato al pagamento della tassa, così che su tale soggetto ricade l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 70 del d.lgs n. 507/1993. Il rapporto tra il singolo proprietario e l'amministratore di condominio è di natura privatistica e, quindi, l'amministratore dello stabile non è un soggetto coobbligato e tantomeno rappresentante legale del singolo condomino.
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