Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/08/2022, n. 257
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La norma di favore di cui all'art. 3 D.Lgs. 23/11 richiede la sussistenza di due elementi (uno soggettivo ed uno oggettivo): il primo riguarda il locatario che non agisca in attività d'impresa o di professione, il secondo riguarda l'uso esclusivo abitativo e non fa alcun riferimento al conduttore cosicché risulta legittima l'applicazione della cedolare secca ad un'impresa che, con regolare contratto registrato, cede in locazione un immobile di sua proprietà ad uso abitativo ad un suo dipendente ed alla sua famiglia, come ampiamente documentato in atti.
Sul provvedimento
Testo completo
Con appello n. 84/2021, depositato il 23/03/2021, l'AG. Entrate Direzione Provinciale Terni ha impugnato la sentenza n.53/2020 del 13/01/2020 con la quale la CTP di Terni, accogliendo il ricorso originario presentato da xxxxx, ha annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro anno 2018 n. xxxxx con il quale la predetta Agenzia aveva dichiarato inapplicabile l'agevolazione della cedolare secca, di cui all'art.3 del d.lgs. 23/2011, nei confronti del contratto di locazione che il sig. xxxxx (locatore) aveva stipulato il 30/11/2017 con la soc. xxxxx (locataria) riferito ad un immobile destinato ad uso abitativo esclusivo di un dipendente della società e dei suoi familiari. Anche con i motivi d'appello l'Ufficio rivendica la legittimità dell'atto impositivo sostenendo che l'art.3 del d.lgs. 23/2011 al comma 6 prevede che la norma di favore introdotta con la previsione della cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, senza alcuna distinzione della qualifica di locatore e/o locatario. A sostegno di tale interpretazione l'Ufficio rinvia al disposto di cui al comma 6bis, introdotto con il D.L. 47/2014 convertito con L.23/05/2014, che, estendendo l'agevolazione "agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione", avrebbe definitivamente chiarito che i vincoli di cui