Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXVII, sentenza 23/09/2008, n. 214
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I parchi eolici, analogamente alle centrali elettriche, devono essere accatastati e classificati nella categoria D e devono essere assoggettati ad ICI per il loro valore dichiarato nei bilanci.
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
Il Comune di Motta Montecorvino in data 2.9.2005 notificava alla Sooc. I.P: M. s.r.l., gia' T. s.r.l. e I.V.P.C. 4 s.r.l., n. 4 avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta ICI 2001 - 2002 - 2003 - 2004.
Con i predetti avvisi di accertamento il Comune richiedeva l'ICI, gli interessi e le sanzioni con riferimento alle pale eoliche realizzate nel territorio del Comune della predetta societa'.
Avverso tali avvisi di accertamento proponeva articolato ricorso la societa' che eccepiva:
1) La nullita' degli avvisi per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000 (statuto del contribuente) e per la mancanza del presupposto di imposta ICI.
2) La nullita' degli avvisi di accertamento, tranne che per il 2001, in quanto per gli anni successivi il Comune avrebbe dovuto procedere alla notifica di avvisi) di liquidazione, e in subordine in ogni caso la decadenza per l'anno 2002 in quanto la notifica era avvenuta oltre i tre dalla data della ultimazione delle opere, in violazione dell'art. 11 D.Lgs 504/1992.
3) Le violazioni dell'art. 5 D.Lgs 504/1992 e dell'art. 812 c.c. in quanto nel caso di specie non potevano ritenersi le pale e le turbine immobili stabilmente infissi sul suolo, e pertanto non era obbligatorio l'accatastamento.
4) In subordine accatastamento nella Cat. E, invece che in quella D.
5) Non applicabilita' al caso di specie dell'art. 1 quinquies del D.L. 44/2005 in quanto le pale eoliche non potevano ritenersi centrali elettriche da accatastare ed in subordine incostituzionalita' della norma per violazione degli art. 3, 24 e 53 della Costituzione.
6) Errato valore attribuito alle pale eoliche ai fini della quantificazione dell'ICI.
7) Infine la societa' ricorrente richiedeva la non applicazione delle sanzioni stante la incerta interpretazione delle norme, alla luce dell'art. 8 D.Lgs 546/92 e art. 6 e. 2 D.lgs 472/97 e art. 10 e. 3 L. 212/2000, ed in ogni caso illegittimita' delle sanzioni per l'omessa dichiarazione con riferimento agli anni 2002 - 2003 -2004.
La societa' evidenzia altresi' che per l'anno di imposta ICI 2005 la Commissione