Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXIX, sentenza 01/03/2001, n. 84

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La mancata pronuncia su di un punto della controversia tributaria non e' prevista dall'art 59 D. Lgs 546/92, come una delle cause di rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

L'art. 50 DPR 131/86 non puo' essere applicata alle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 2343 C.C. in quanto, data la sua specificita', e' insuscettibile di interpretazione analogica.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXIX, sentenza 01/03/2001, n. 84
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 84
Data del deposito : 1 marzo 2001
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO
Con atto di appello depositato 1'1.2.2000 la s.r.l. ===== ======== ha
impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma
(Sezione 13-a) n. 456/13/99 del 25.6.1999, con la quale e' stato
parzialmente accolto il ricorso, depositato l'11.1.1995, avverso l'avviso di
accertamento n. 933V00====, emesso dall'Ufficio del Registro di Roma (Atti
privati) e concernente imposta di registro.
La vertenza trae origine dalla circostanza che, con atto registrato il
14.1.1993, la S.p.A. ========= ==== (cessionaria di tutti i beni e di tutte
le attivita' della S.p.A. ======== in amministrazione straordinaria) ha
ceduto alla s.r.l. ===== ======== (controllata al 98% dalla medesima
societa' ========= ====) il ramo d'azienda costituito dall'===== ======== in
Roma, verso un corrispettivo di lire 4.488.000.000 per avviamento e lire
377.000.000 per beni mobili.
L'Ufficio del Registro (Atti privati) di Roma, con avviso di
accertamento notificato il 28.11.1994, ha elevato detti valori a lire

9.023.000.000 per avviamento e lire 580.820.203 per beni mobili.
La s.r.l. ===== ======== ha prodotto ricorso, deducendo mancanza di
motivazione dell'accertamento, inammissibilita' del giudizio di congruita'
in applicazione analogica dell'art. 50, comma 3 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131
(atteso che la cessione era avvenuta secondo il disposto dell'art. 2343 bis
del codice civile
, con redazione di apposita relazione giurata a cura di un
perito nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, in asserita analogia
con il conferimento disciplinato dall'art. 2343 del codice civile,
menzionato dal predetto art. 50), ed eccessivita' della valutazione operata.
La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto idonea la motivazione
dell'avviso di accertamento ed aver dichiarato inapplicabile alla
fattispecie in esame l'invocato art.50, comma 3 del D.P.R. 131/1986, ha
giudicato non congruo il valore dell'avviamento accertato dall'Ufficio, in
quanto il coefficiente di redditivita' applicato (25%) "non e' in linea con
la capacita' reddituale di un'azienda alberghiera". Ha quindi accolto
parzialmente il ricorso, ritenendo
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