Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 09/12/2020, n. 365
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Testo completo
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il Comune di ..., in persona del Sindaco p.t., ha appellato la sentenza n. della Commissione Tributaria Provinciale di che ha accolto, previa riunione degli stessi, i ricorsi proposti dal Sig. e dalla Sig.ra ... avverso gli avvisi di accertamento in materia di ICI per l'anno 2010. Lamenta l'Ente appellante che il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sulla erronea applicazione della normativa relativamente all'individuazione dei requisiti per l'esenzione ICI dell'abitazione principale. Nel presente giudizio di appello, non si sono costituiti gli appellati contribuenti. La Commissione trattiene la causa in decisione.
L'appellante Comune di lamenta che il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sulla erronea applicazione della normativa relativamente all'individuazione dei requisiti per l'esenzione ICI dell'abitazione principale. Il motivo è fondato. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 93 del 2008 che rinvia all'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il riconoscimento dell'abitazione principale implica il requisito della dimora abituale che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Dagli atti di causa emerge che nessuno dei due contribuenti era in possesso, nell'anno di riferimento, della residenza anagrafica nell'immobile soggetto a tassazione né risulta essere stata dichiarata e documentata al Comune l'esistenza fra i due di un rapporto di concessione in uso gratuito delle reciproche abitazioni. Né è possibile sostenere che la riduzione di imposta (o il suo azzeramento) possa avvenire in assenza di una specifica dichiarazione da parte del contribuente. Infatti, come chiaramente indicato anche nel DM 12 maggio 2009, la dichiarazione è comunque necessaria quando il contribuente non abbia seguito le modalità indicate dal regolamento comunale per il riconoscimento di agevolazioni. Nella fattispecie in esame, non risultano soddisfatti i requisiti indicati dall'art. 8 del Regolamento ICI del Comune di per cui l'omessa dichiarazione di concessione in uso gratuito non consente di fruire dell'agevolazione. Tale assunto è in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza 10 maggio 2019 n. 12485, ha affermato che "nel caso in cui il Comune abbia stabilito con apposito regolamento, come nel caso di specie, il diritto a fruire di aliquota agevolata.. .il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, dovendo porre il Comune nella condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione".
Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali, va affermata, nel caso di specie, la correttezza del procedimento operato dal Comune e riformata la sentenza di primo grado. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.