Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 219
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Testo completo
La controversia posta all'esame di questa Commissione riguarda l'impugnazione da parte del contribuente degli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito conseguito negli anni 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38 c. 4, 5 e 6 del DPR n. 600/73 sulla base delle risultanze degli elementi atti a indicare la capacità contributiva, ravvisata l'incongruità con quanto dichiarato in misura inferiore di oltre un quarto per più annualità, in assenza di accordo a seguito dell'instaurazione di contradditorio per l'accertamento con adesione. Vengono richieste le maggiori imposte IRPEF e relative addizionali per euro 31.046,00 per il 2007 e euro 29.614,00 per il 2008 oltre a sanzioni e interessi.
L'ufficio aveva emesso tali avvisi per l'accertamento sintetico dei redditi in base agli elementi di capacità contributiva riferita ai beni e servizi le cui spese appaiono riconducibili al ricorrente e riguardanti entrambe le annualità:
- casa sita a Grado (di proprietà della figlia D) in uso gratuito con spese a carico al 100%
- autoveicolo ·26 hp immatricolato nel 2004 e posseduto al 100% per intero negli anni 2007 e 2008
- motociclo cilindrata 638 cc immatricolato nel 2003 posseduto al 100% nel 2007 e 2008
- imbarcazione a motore mod. Lomac Airone cm.
1.179 con 2 motori hp 60 complessivi, immatricolata nel 2003, con onere sostenuto al 100% nel 2007 e 2008 - 2 polizze assicurative sulla casa con premio annuo di euro 566,50 nel 2007
L'Ufficio non tiene conto delle disponibilità bancarie indicate dal contribuente negli anni in discussione in quanto non ritenute dimostrate in carenza di adeguata documentazione;
evidenzia anche la partecipazione del contribuente in due società di persone di cui è legale rappresentante e socio rispettivamente al 50 e 51% con un certo volume d'affari.
Tenuto conto di tali elementi l'Ufficio perveniva alla determinazione sintetica dei redditi:
2007 2008
reddito compl. dichiarato 0 0
reddito sintetico accertato 86.311 83.060
In sede di ricorso il contribuente in via pregiudiziale eccepiva l'illegittimità costituzionale (ex art. 23) dell'atto a fronte della procedura di accertamento sintetico.
Nel merito contestava all'Ufficio di aver proceduto ai calcoli sui beni indice di capacità contributiva
attribuendogli il 100% della loro disponibilità senza tener conto della quota da imputare alla moglie per il 50%. Comunque, in ordine alla valutazione dei beni indice di capacità contributiva, contestava l'applicazione dei coefficienti di calcolo, così come effettuata, ai fini della ricostruzione del reddito sintetico.
Eccepiva che non si fosse tenuto in adeguata considerazione tutti gli elementi finanziari forniti in sede di contradditorio preaccertativo, elementi che avrebbero consentito di contrastare la pretesa fiscale. Quanto alle partecipazioni nelle società da cui non gli era derivato reddito, sottolineava come le stesse risultassero correttamente "congrue e coerenti ai fini degli studi di settore".
Il contribuente concludeva per veder dichiarati illegittimi gli atti impugnati, in via subordinata per una riduzione delle sanzioni applicate. Spese rifuse.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio per contrastare in linea generale la fondatezza delle eccezioni poste dal ricorrente sia in linea di diritto che nel merito argomentando per respingerle in toto.
Chiedeva la conferma del proprio operato con vittoria di spese.
La C.T. Provinciale di Gorizia, previa riunione dei ricorsi, li respingeva disponendo la compensazione delle spese.
La Commissione respingeva le eccezioni pregiudiziali riconoscendo la legittimità degli atti impugnati.
Riteneva nel merito che la parte ricorrente non avesse