Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. I, sentenza 07/06/2021, n. 136

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Le condizioni in virtù delle quali i redditi da lavoro dipendente possono fruire del regime a tassazione separata, si manifestano nel ritardato pagamento ovvero nell'esistenza di ragioni indipendenti dalla volontà delle parti che devono essere dimostrate dal contribuente-ricorrente su cui grava l'onere della prova. Inoltre l'eventuale domanda di rimborso dell'imposta pagata secondo il regime della tassazione ordinaria deve essere presentata nel termine di 48 mesi dalla data del versamento ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. I, sentenza 07/06/2021, n. 136
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Numero : 136
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso diniego di rimborso Irpef, per l'anno d'imposta 2012, proponeva ricorso il contribuente osservando che le somme da lui ricevute per una prestazione di lavoro (progettazione) effettuata per interesse Ministeriale andava sottoposta a tassazione separata trattandosi di arretrato da lavoro dipendente come acclarato a conclusione dell'accertamento da cui era scaturita la richiesta di rimborso. Chiedeva, riconosciuta l'assoggettabilità a tassazione separata delle somme percepite, fosse annullato il diniego e disposto il rimborso delle somme versate in eccesso a titolo d'imposta. La vicenda traeva origine da una comunicazione di irregolarità riscontrata nella denunzia presentata nell'anno 2013, per i redditi prodotti nel 2012. A seguito di tale comunicazione il contribuente, Dirigente Tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. in quiescenza dal 30.11.2011, si rivolgeva al Ministero che riscontrando la richiesta asseriva che le somme erogate nell'anno 2012 erano state assoggettate a tassazione corrente anziché a tassazione separata. Il contraddittorio instauratosi con il Ministero erogatore si concludeva favorevolmente per il contribuente il quale presentava in data 25 ottobre 2016 istanza di rimborso delle imposte pagate in eccesso pari ad ?. 2.890,11. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. I, in data 19.06/16.07.19, accoglieva il ricorso condannando la resistente Agenzia alle spese. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate per palese violazione di legge non avendo riconosciuto il primo giudice l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso dal momento che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di 48 mesi, previsto dall'art. 38, DPR 602/73, decorrenti dalla data di versamento delle imposte (pagamento disposto con emissione speciale resa esigibile in data 02.04.12);
illegittimità della sentenza per errata valutazione della norma applicabile - art. 17, DPR 917/86 - in violazione dell'art. 113 cc. Chiede la conferma del diniego di rimborso e trattazione in pubblica udienza. Contestualmente, con il medesimo atto, propone istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto sussistendone i presupposti e rimandando quanto al fumus ai motivi esposti, quanto al periculum in mora rappresenta che in tal modo si eviterebbero inutili duplicazioni dell'attività amministrativa. Pervenuto il fascicolo alla segreteria della CTR, il Presidente, stante l'istanza di sospensione, disponeva per la trattazione dell'udienza camerale partecipata finalizzata alla decisione della sola richiesta di sospensione dell'esecutività. Mediante deposito di controdeduzioni si costituiva in giudizio il contribuente che eccepiva, in via preliminare, inammissibilità dell'impugnazione per tardività dal momento che in data 19.07.19 nel richiedere fosse eseguita la sentenza di primo grado (n. 218/2019) notificava all'Agenzia delle Entrate copia della predetta sentenza acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 19.07.19, nel prosieguo dell'atto confutava i motivi posti a sostegno dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto. All'udienza dello 01.02.21 il Collegio pronunziava ordinanza con la quale rigettava la richiesta sospensiva. Veniva fissata, per il 28.04.21, l'udienza di trattazione nel merito per la quale il difensore faceva pervenire, con atto in data 26.03.21, istanza di trattazione in udienza partecipata con trattazione da remoto. All'odierna udienza constata la regolarità degli avvisi di trattazione, udite le conclusioni delle parti collegate da remoto, come da separato verbale la vertenza viene decisa.

DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'impugnazione proposta dal contribuente nella costituzione in grado di appello. L'eccezione non può trovare accoglimento essendosi limitato il contribuente solamente ad affermare la tardività senza provare l'avvenuta notifica così da consentire a questo giudicante di poter valutare se la stessa fosse idonea o meno a determinare la decorrenza del termine breve dal momento che pare che la notifica fosse stata effettuata al fine di chiedere l'esecuzione della sentenza. Passando all'esame dell'appello lo stesso è fondato e merita accoglimento. L'appello proposto dall'Ufficio fonda su due motivi;
con il primo si eccepisce la mancata applicazione di legge ovvero la sua erronea applicazione in ordine all'intervenuta decadenza all'esercizio del diritto al rimborso;
con il secondo si eccepisce illegittimità della sentenza per errata applicazione di norma applicabile nel caso di specie. Infatti, il primo giudice aveva ritenuto che le somme percepite dal contribuente dovessero rientrare nella categoria degli emolumenti arretrati e quindi essere assoggettate a tassazione separata e non a tassazione ordinaria. Da una lettura della norma si evince quali siano le condizioni in virtù delle quaIi i redditi da lavoro dipendente possano fruire del regime a tassazione separata se tardivamente corrisposti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Orbene nel caso di specie si tratta di arretrati di compensi professionali percepiti a fronte di una serie di attività di progettazione rese dal contribuente nella sua qualità di dirigente-ingegnere del Ministero dei Trasporti. Compensi erogati nell'anno 2012 per i quali non viene dimostrata, ovvero provata dal contribuente-ricorrente cui gravava l'onere, la ragione del ritardato pagamento ovvero l'esistenza di ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti. Dunque si tratta di compensi professionali tardivamente corrisposti che come tali dovevano essere assoggettati alla tassazione ordinaria come del resto fatto dal Ministero al momento della loro erogazione. A prescindere, pero, dalle sopra esposte considerazioni di merito la questione prioritariamente da valutare è quella relativa all'eccepita decadenza dal diritto a richiedere il rimborso che se accolta renderebbe superflua qualsiasi decisione sul tipo di tassazione applicabile. In relazione allo specifico punto va rilevato che l'art. 38 DPR 602/73, disciplinante la riscossione mediante i ruoli, stabilisce ai primi due commi "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata." Ne discende che la domanda di rimborso per potere essere ammissibile dovrà essere presentata nel termine di 48 mesi dalla data di versamento ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Il primo accertamento da farsi dunque riguarda la determinazione del dies a quo, cioè dalla data da cui far decorrere il termine biennale. A tal proposito si rileva che il pagamento è stato reso esigibile in data 02.04.2012, come riconosciuto dallo stesso contribuente nel proprio ricorso introduttivo, che i versamenti delle somme trattenute a titolo di ritenuta vanno versate entro il mese successivo a quello dell'effettuazione del pagamento il dies a quo si determina nel 31 maggio 2012 cosicché l'istanza di rimborso poteva esser presentata entro il 31 maggio 2014. Risulta dagli atti che l'istanza di rimborso venne presentata il 26.10.16 e in pari data acquisita dall' Agenzia delle Entrate. Non risultano nei due anni, intercorrenti dalla data di scadenza naturale e quella di presentazione dell'istanza di rimborso, essere state presentate altre istanze ovvero richieste ovvero ancora essere stati posti in essere atti interruttivi ne discende che alla data di presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente era inevitabilmente spirato il termine con la conseguente decadenza dal diritto a richiedere il rimborso. D'altra parte lo stesso contribuente evidenzia che la richiesta di rimborso era stata presentata a conclusione dell'accertamento operato presso il Ministero erogatore le cui missive, in atti, risultano tutte in data successiva a quella di scadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso. La particolarità della questione ed il comportamento processuale delle parti consentono, in deroga al principio di soccombenza, la compensazione delle spese.

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