Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXXVIII, sentenza 23/11/2004, n. 32

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La L. n. 656/1994 non contiene alcuna esplicita norma che estenda l'accertamento con adesione, definito da una societa' di persone ai singoli soci. Tale regola e' stata introdotta con l'art. 9, comma 9 bis, del DL n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 140/1997 ed entrato in vigore il 30/5/1997, sucessivamente al termine ultimo del 15/12/1995 fissato per la definizione dell'accertamento con adesione.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXXVIII, sentenza 23/11/2004, n. 32
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 32
Data del deposito : 23 novembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Fatto
In data 18.02.2000 l'Agenzia delle Entrate di Rieti notifica alla sig.ra M.P.
l'avviso di accertamento n. 8800002615, con il quale accertava a carico
della contribuente un reddito di partecipazione per L 32.672.000 contro
quello dichiarato di L 24.787.000 relativamente all'anno 1992.
Di conseguenza richiedeva L 2.943.000 per maggiore imposta IRPEF e L


1.978.000 per SSN ed irrogava sanzioni per L 1.636.000.
La presunta omissione del reddito di partecipazione deriva dall'accertamento
con adesione, detto concordato di massa, al quale, nel 1995, aderi' la
societa' H.M. e ristorante da C. al C. d. s.a.s., di cui la ricorrente e'
socia, definendo forfettariamente un maggiore reddito in base alle norme sul
concordato di massa. L'accertamento a carico della contribuente e' fondato
sul D.L. n. 79 del 28.03.97, convertito con modificazioni dalla L. n. 140
del 28.05.1997, il quale, all'art. 9 bis comma 18, stabilisce che
l'intervenuta definizione del maggior reddito, conseguente alla proposta di
accertamento, formulata sulla base dell'art. 3 della legge sul concordato di
massa da parte della societa', costituisce titolo per l'accertamento ai
sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73, nei confronti delle persone che
non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. La stessa legge ha
prorogato i termini decadenziali previsti dall'art. 43 del DPR citato di due
anni.
Avverso detto accertamento ricorreva la parte eccependo l'illegittimita'
dello stesso. Con sentenza del 19.7.2001, depositata il 31 luglio 2001, la
Commissione Tributaria Provinciale di Rieti Sez. 3 respinge il ricorso e
motiva la decisione precisando che l'intervenuta definizione del reddito
della societa' costituisce titolo per l'accertamento ai soci come disposto
dell'art. 5 del DPR 917/86.
Interpone appello la contribuente con atto notificato all'Agenzia delle
Entrate il 12 settembre 2002 e depositato in segreteria il 26 settembre 2002
ribadendo l'illegittimita' degli accertamenti e facendo notare che
l'accertamento con adesione si e' chiuso il 15.12.95 e che l'art. 9 bis
comma 18 e' entrato in vigore il 30.05.97 e cioe' dopo quasi un anno e mezzo
dalla chiusura del concordato della societa', i cui effetti sono fatti salvi
dal precedente comma 17 dello stesso art. 9 bis.
L'appellante sottolinea che il D.L. 79/97 convertito con L. 140/97 e'
entrato in vigore il 30.5.97 e, avendo carattere novativo, ha efficacia ex
nunc e non puo' agire retroattivamente a danno del contribuente. D'altronde,
aggiunge l'appellante, e' lo stesso Ministero delle Finanze con la Circolare
197/E, ad affermare che l'art. 9 bis, comma 18 D.L. 79/97 ha carattere
novativo e, quindi, non puo' essere applicato per le definizioni chiuse
prima del 30.5.97.
Afferma poi che l'intervenuta definizione forfetaria in base al concordato
di massa non costituisce una prova di maggior reddito. Chiede nelle
conclusioni la modifica della sentenza di primo grado e la declatoria di
illegittimita' dell'accertamento impugnato.
Si costituisce nel giudizio di appello l'ufficio controdeducendo che la
parte non ha definito la sua quota di partecipazione avvalendosi della
riapertura dei termini per l'adesione al concordato di massa stabilita dal
comma 22 dell'art. 9 bis del D.L. 79/97, che ha prorogato appunto i termini
al 31 luglio 1997. Nelle conclusioni chiede il rigetto dell'appello e per
l'effetto la condanna al pagamento delle somme contenute nell'atto impugnato
gravate dagli interessi di legge.
All'udienza del 27.10.2004 sono comparsi per il contribuente il difensore
rag.
F.M. e per l'Ufficio il dott. A.V.. Dopo l'esposizione dei fatti da parte
del relatore il rappresentante del contribuente aggiunge che e' stata
allegata all'appello la sentenza emessa il 18.4.2002 dalla sezione 3 C.T.P.
di Rieti, la stessa che ha pronunciato la sentenza impugnata in questa sede.
La commissione di prima istanza nella seconda pronuncia ha invertito
totalmente l'orientamento espresso in data 19.3.01 ed ha accolto identico
ricorso, proposto sempre dalla ricorrente M.P., relativo pero'
all'annualita' successiva (1993).
L'Ufficio si rimette alle controdeduzioni depositate.
Diritto
L'appello merita accoglimento. Invero il D.L. 564/94, convertito con
modificazioni dalla L 656/94, non contiene alcuna esplicita norma che
estende l'accertamento con adesione, definito da una societa' di persone, ai
singoli soci. Tale regola e' stata introdotta dal comma 18 dell'art. 9 bis
D.L. 79/97, convertito con modificazioni dalla L 140/97, ed entrato in
vigore il 30.05.97, e cioe' dopo il termine ultimo del 15.12.95, fissato per
la definizione dell'accertamento con adesione. La legge applicata
dall'Ufficio accertatore ha un chiaro carattere novativo, perche' non
esprime un intento interpretativo della disciplina pregressa, ma la integra
con portata novativa.
Del resto e' lo stesso Ministero delle Finanze, con la Circolare 197/E, ad
affermare che "i commi 15 e 18 dell'art. 9 bis del D.L. 79/97 apportano agli
effetti generali dell'adesione alcune specifiche integrazioni di rilevante
portata novativa".
Data la natura novativa la nuova disciplina ha efficacia ex nunc e non puo'
agire retroattivamente a danno del contribuente, ma disporre solo per
l'avvenire (art. 11 R.D. 13.03.42 n.262 -Disposizioni delle leggi in
generale - capo primo;
"delle fonti del diritto").
Alla luce di quanto esposto la decisione dei giudici di prime cure va
riformata.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
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