Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. V, sentenza 22/02/2016, n. 99
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Il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo è necessario(Cass. sent. n. 15312 del 4 luglio 2014; Agenzia Entrate, Circolari n. 68/2001 e n. 77/2001), per cui, in materia di controllo formale di cui all'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, anche per effetto dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212 del 2000, la cartella di pagamento notificata senza aver prima informato il contribuente delle ragioni specifiche dell'iscrizione a ruolo.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-1. G. A.R. , ha presentato appello avverso la decisione della-Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno Sezione 2, n. 962102/14 pronunciata il 19-novembre 2014 e depositata il 18 dicembre 2014, emessa a seguito del ricorso presentato avverso-iscrizione a ruolo di cui alla Cartella di Pagamento n. 008 2013 000955 14 38, notificata da-Equitalia Centro SpA Agente della Riscossione, Prov. di Ascoli Piceno e Fermo, su affidamento-dell'Agenzia delle Entrate di Fermo - Ufficio Territoriale di Fermo, per IRPEF + sanzioni connesse-ed interessi - Anno 2008, a seguito del controllo formale, operato ex art. 36 ter DPR n. 600/73, della-dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente quale socio, al 50%, della "G.S.n.c. di-C. e G.", corrente in S. Elpidio a Mare ed esercente attività di lavori generali di-costruzione edifici e di ingegneria civile.
-2. Con l'atto di appello, si insta in via principale per la declaratoria: di nullità della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno per errore di fatto ed errata applicazione delle-norme tributarie;
di illegittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata, per tardività;
di nullità dell'atto-perché illegittimo per violazione ed errata applicazione delle norme in materia di accertamento e per-difetto di motivazione;
di illegittimità ed inesistenza dell'iscrizione a ruolo impugnata per difetto di-qualifica e di potere del soggetto che l'ha sottoscritta.
In via subordinata, si chiede di dichiarare la illegittimità, la erroneità e la insussistenza del recupero accertato e riconoscere la detraibilità delle-spese sostenute;
confermare la inapplicabilità delle sanzioni di cui alla predetta cartella.-Si chiede inoltre che, a norma dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la discussione-avvenga in pubblica udienza e venga sospesa l'esecutività dell'atto impugnato ai sensi degli art. 47,-49 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 283 c.p.c., almeno con riferimento alle sanzioni, stante la-sussistenza e fondatezza delle ragioni esposte e del danno grave che ne deriverebbe.
Nel merito, si rappresenta quanto segue.-In data 1.5.2011, l'Agenzia delle Entrate recapitava al contribuente un invito con il quale chiedeva-l'esibizione della documentazione necessaria "per verificare la correttezza dei dati riportati in-dichiarazione". La documentazione ritenuta utile, in possesso del ricorrente, veniva-tempestivamente depositata in data 29.6.2011. Successivamente, in data 24.2.2012, l'Ufficio-Tributario, con nota del 16.2.2012, comunicava che il controllo della documentazione esibita aveva-"comportato la rettifica di alcuni dati" e, contestualmente, invitava il contribuente ad effettuare-versamento dell'imposta e delle sanzioni indicate in apposito prospetto o, in alternativa, a fornire-ulteriori elementi giustificativi. Il contribuente produceva in data 1.3.2012 quanto richiesto, talchè l'Ufficio, con nota del 6.4.2012, dava assicurazione di aver controllato la documentazione e di avere-provveduto "ad annullare totalmente l'originaria pretesa tributaria".
Non ostante tale provvedimento, in data 23.10.2013, in assenza di qualsivoglia atto precedente per il-quale la legge preveda la necessità di autonoma impugnazione e di qualsiasi avviso di comunicazione, veniva notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione in primo grado, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le di Fermo - Ufficio Territoriale, a mezzo-dell'Agente della Riscossione sopra indicato, ha comunicato l'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo di euro 29.081,00, oltre a sanzioni per 8.724,30, interessi per euro 4.135,47 e compensi di riscossione di euro 1.950,25, per un totale complessivo di euro 43.891,02.
Come indicato a pag. 2 della predetta cartella di pagamento, è stato ripreso a tassazione l'importo di-E 29.081,00 indicato nel quadro N del mod. Unico prodotto per l'anno in oggetto indicato, in "quanto, secondo l'Ufficio Tributario, l'agevolazione richiesta per spese finalizzate al risparmio-energetico non spettava perché gli interventi sono stati eseguiti su fabbricati non strumentali-all'attività d'impresa.
La rettifica suddetta, come espressamente precisato a pag. 2 della cartella, fu eseguita ai sensi-dell'art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, norma secondo la quale gli Uffici Tributari-"procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni".
Ad avviso dell'appellante, in difformità del precetto-contenuto nella norma, il controllo si è concluso con la notifica della impugnata cartella in data 23.10.2013, quindi, notevolmente in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 36-ter. Il contribuente lamenta che nel corso delle varie comunicazioni l'Ufficio tributario aveva fatto-generiche richieste di produzione di documentazione (scontrini, ricevute mediche, ecc.) al fine di-effettuare "un riscontro per verificare la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione", senza-mai articolare in dettaglio gli elementi da riscontrare.
Si sostiene, pertanto, che l'atto impugnato è illegittimo e tardivo e che lo stesso non è in alcun modo assimilabile ad un atto accertativo in quanto, come tale, è carente di motivazione ed è privo degli elementi di fatto e di diritto richiesti dalla legge per la giuridica esistenza di un valido atto-accertativo.
Tali elementi sono analiticamente elencati nell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.-600, il quale testualmente recita: "L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto-riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato-riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non-conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo-che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se l'avviso non-reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è-allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".-Secondo l'appellante un atto cosi redatto non pone il contribuente in grado di opporre un'adeguata-difesa.
Viene anche evidenziato che la contraddittorietà del contenuto della cartella rispetto al-contenuto del precedente atto di autotutela emesso dal medesimo Ufficio, crea confusione ed-incertezza, tale da rendere ambiguo l'operato dell'Ufficio, creando difficoltà di comprensione e-mancanza di chiarezza.
Nell'atto di appello si afferma che dalle scarne indicazioni della cartella par di comprendere che il-recupero si riferisca alla non spettanza, secondo l'Ufficio Tributario, delle agevolazioni previste-dall'art. 1, commi 344 e segg. della legge 27 dicembre, n. 296 (interventi volti al risparmio-energetico), perché riferite a beni immobili non strumentali.
L'Ufficio, nel merito, pone una rilevante questione su un aspetto per il quale l'Amministrazione-Finanziaria, con propria interpretazione, non condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza ad oggi-disponibile (Comm. Trib. Prov. di Varese, sentenza n. 9411113 del 21 giugno 2013;
Comm. Trib.-Prov. di Lecco, sentenza n. 54 del 26 marzo 2013;
Comm. Trib. Prov. di Como, sent. n. 109 del 2-luglio 2012), interviene sulle modalità di applicazione della norma.
A parere del contribuente, è-evidente che la negazione del beneficio de quo non può essere ricondotta al mero controllo formale-previsto dall'art. 36-ter citato, in quanto la verifica della spettanza del beneficio implica analisi e-valutazioni tecniche, contabili e giuridiche, che vanno contestate formalmente con gli idonei strumenti che l'ordinamento giuridico pone a disposizione degli Uffici Tributari;
infatti, per stabilire-la strumentalità dei beni l'Ufficio avrebbe avuto necessità di verificare il bilancio e la contabilità-dell'azienda ed in particolare il libro dei beni ammortizzabili, ma tale attività non risulta in alcun-modo esperita, per cui, allo stato degli atti, l'Ufficio non poteva avere la conoscenza di quanto-affermato.
Né sarebbe utilizzabile, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo, lo strumento del-controllo formale al fine di contestare al contribuente la strumentalità del bene in relazione ai-soggetti che hanno sostenuto la spesa. Tale censura attiene ai profili sostanziali della formazione-dell'imponibile e deve essere formulata attraverso idoneo avviso di accertamento.-L'appellante ripercorre le agevolazioni in questione (interventi volti al risparmio energetico),-ricordando che esse sono state introdotte con l'art. 1, commi 344 e segg. della legge 27 dicembre, n.-296 e con il decreto del 19 febbraio 2007 (e successive modificazioni) adottato dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno-stabilito le modalità di attuazione dell'agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi e gli adempimenti necessari. La pretesa inapplicabilità del beneficio per i-fabbricati non strumentali sarebbe frutto di un'erronea interpretazione della norma. Tale interpretazione si fonda esclusivamente su due risposte dell'Agenzia delle Entrate, a interpelli di contribuenti, con le risoluzioni n. 340/E del i agosto 2008 e n. 303 del 15 luglio 2008.
L'interpretazione dell'Agenzia contrasta con le norme e con il Decreto