Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 746
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ai fini della individuazione della residenza fiscale del contribuente, se in Italia o all'estero, deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione dei detti interessi é esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e famigliari, le quali rilevano soltanto unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. A tal fine, deve ritenersi residente nel Principato di Monaco quel contribuente che ivi abbia il proprio centro principale degli interessi, svolgendovi per l'intero anno la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società monegasca ed avendovi la propria residenza dimora abituale (nella specie, la CTR ha ritenuto irrilevanti, al fine di configurare una residenza in Italia, le frequenti incursioni del contribuente nel territorio italiano presso i limitrofi porti di Savona e Vado Ligure, ritenute effettuate per via del lavoro svolto di tecnico specializzato, in occasione delle quali erano svolte anche visite ai suoi familiari. La CTR ha altresì considerato irrilevante il fatto che il contribuente ritraesse un modesto canone di locazione dall'affitto di una casa in Albisola e che possedesse in Italia della polizze assicurative).
Riferimenti normativi: art. 2-bis TUIR
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n.32992/18; Cass. n. 6501/15.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente G P, iscritto all'AIRE del comune di A (Italia), proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Savona con il quale, in base a indagine sulla posizione fiscale dello stesso, accertava un reddito imponibile per l'anno 2010 di euro 91.159,00, a fronte di nessuna dichiarazione di reddito presentata, oltre addizionali regionali e comunali e sanzioni.
Secondo l'Ufficio, infatti, il contribuente doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia e quivi avrebbe dovuto corrispondere l'importo sul proprio reddito, indipendentemente dal fatto di essere residente e di percepire il reddito di lavoro nel Principato di Monaco.
Nel ricorso introduttivo il contribuente si opponeva all'atto impositivo sostenendo che l'Ufficio si era avvalso soltanto di indizi senza fornire la prova della veridicità della propria tesi.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio nelle controdeduzioni esponeva, in dettaglio, i motivi per i quali il contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta nel Territorio Italiano.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, condannando il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente ritenendola erronea e gravatoria per i seguenti motivi : Il ricorrente aveva residenza stabile nel Principato di Monaco a nulla rilevando i rapporti con i famigliari residenti in Italia.
Sostiene, infatti, sulla base di una pronuncia della Suprema Corte, n. 6501/2015, che le relazioni affettive e famigliari non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali, mentre la hanno sicuramente gli interessi economici derivanti dall'attività di lavoro esercitata all'estero.
D'altra parte, a dire dell'appellante, non gli é mai stato contestato da parte dell'Ufficio lo svolgimento dell'attività di lavoro nel Principato ove risultava essere residente, ed avere i suoi interessi economici.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'assunto dell'appellante e rileva, in primis, la omessa contestazione da parte del contribuente dei canoni di locazione precepiti per l'affitto di un suo immobile in Albisola;
in secondo luogo contesta come gli avvisi di accertamento dei redditi per le annualità dal 2008 al 2011 fossero stati confermati dalla Commissione Tributaria provinciale.di Savona.
Conferma l'Ufficio