Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. I, sentenza 17/06/2022, n. 194
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In tema di contenzioso tributario, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale; tuttavia alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese, qualora tale riconoscimento consegua ad un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese di lite.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella esattoriale emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione - in conseguenza di iscrizione a ruolo disposta dalla Regione Basilicata relativamente a mancato versamento della tassa di possesso di veicolo per l'anno 2013, con la quale si richiedeva il complessivo pagamento di euro 211,22, ricorreva il contribuente eccependo illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento);
prescrizione del diritto;
omessa indicazione del responsabile del procedimento e del calcolo degli interessi. Chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. l, in data 13.11.20/23.02.21 dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensava le spese qunato al rapporto fra contribuente e Agenzia delle Entrate e condannava la Regione Basilicata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente. Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Basilicata solo relativamente alla condanna alle spese per le quali l'incolpevolezza del comportamento, invocava la sussistenza della