Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 02/09/2022, n. 548

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In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P. R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Suprema Corte di Cassazione, provvedimenti n. 2877/2018, n. 12646/2018, n. 6765/2019, n. 4657/2020).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 02/09/2022, n. 548
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Numero : 548
Data del deposito : 2 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con sentenza n. 150/02/2021, depositata in data 04/06/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara accoglieva il ricorso proposto dalla T. s.r.l. avverso l'intimazione ad adempiere il pagamento della somma di cui alla cartella di pagamento precedentemente notificata, per irregolarità della notifica di quest'ultima, effettuata a destinatario risultato temporaneamente assente, in quanto l'Agenzia delle entrate ‒
Riscossione aveva omesso di depositare in giudizio la c.d. raccomandata informativa. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate ‒
Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Ha sostenuto l'appellante che nella specie non era necessaria la produzione in giudizio della raccomandata informativa vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario. Si è costituita con controdeduzioni l'appellata società contribuente che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali. All'esito della camera di consiglio la Commissione pronunciato il dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione della società appellata di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Invero, l'impugnazione proposta dall'appellante attinge in maniera inequivoca la decisione di primo grado di nullità della notifica per mancata produzione in giudizio da parte dell'agente della riscossione della raccomandata informativa, che l'appellante sostiene non dovesse essere inviata al soggetto destinatario dell'atto in quanto nella specie deve farsi applicazione delle disposizioni dettate in ipotesi di irreperibilità assoluta dello stesso. A ciò aggiungasi che l'appellante ha correttamente riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva mentre la mancata impugnazione della seconda statuizione della CTP, di prescrizione del credito erariale, non è idonea a rendere inammissibile l'appello posto che la CTP ha rilevato la prescrizione del credito quale diretta conseguenza della mancata notificazione della cartella di pagamento. Ciò posto, osserva la Commissione che nel merito l'appello è infondato e va rigettato. Occorre premettere preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata alla stregua dell'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione (a partire da Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) secondo cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti

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