Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 214

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Costituisce reddito diverso di natura finanziaria (ex art. 67, comma I, lettera c- bis, del Tuir), con conseguente assoggettamento dello stesso al regime fiscale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 461 del 1997 (tassazione fissa del 12,50%), quello percepito dal contribuente per la sottoscrizione di un accordo transattivo a seguito di fatto illecito, in quanto sostitutivo delle somme derivanti dall'esercizio dei diritti di credito di cui era titolare il contribuente stesso nei confronti soggetto erogatore (si veda il combinato disposto degli artt. 1 e 6 del Tuir e dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 214
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 214
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 692/01/14 del 27/6/2014 depositata il 23/7/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona respingeva il ricorso presentato da B.L. avverso il silenzio rifiuto di restituzione di maggiori imposte versate, formatosi ai sensi dell'art. 21 cpv D.Lvo 31/12/1992 n. 546 (prot.11o 2009013832 n. 2009004203) I fatti oggetto del processo sono stati pacificamente ricostruiti nella sentenza impugnata e possono così essere sinteticamente riassunti nella misura necessaria ai fini della presente decisione: B. L. era socia con diritto di voto della B.P. A., società cooperativa (BPA);
con varie delibere del 18/11/1995 la Banca si trasformava in s.p.a. ed emetteva un prestito obbligazionario riservato esclusivamente in favore delle B. P. R. s.p.a., istituto con il quale erano intercorsi pregressi accordi contrattuali;
? tali delibere venivano impugnate da alcuni soci, tra cui l'odierno appellante, i quali lamentavano l'illegittimità delle stesse per violazione del diritto di opzione riservato agli stessi quali soci (art. 2441 c.c.) e per avere l'istituto bancario emesso un prestito obbligazionario eccedente il capitale versato ed esistente (art. 2410 C.C.);
con sentenza n. 97/02 R.G. sent. il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso e dichiarava nulla la delibera di trasformazione della banca di cui sopra (nonché le altre delibere adottate in data 18/11/1995 ad essa correlate);
? a quel punto, interposto comunque appello avverso tale sentenza, i soci interessati e l'istituto bancario sottoscrivevano in data 23/5/2005 un accordo in forza del quale (art. 3) la Banca si impegnava a versare una somma a titolo di "ristoro per la perdita devoto capitano in BPA". L'accordo prevedeva altresì (art. 3.3) che la Banca formulasse interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere il regime fiscale da applicare a tali erogazioni e stabiliva che, qualora l'Amministrazione Finanziaria avesse ritenuto di sottoporre a tassazione le somme erogate in esecuzione di tale accordo, le stesse sarebbero state implementate dell'importo della tassazione ritenuto nella percentuale del 12,50%;
la contribuente, dopo avere riscosso la somma di spettanza, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2Q06 annotava l'importo ricevuto nel quadro RL (righi RL 15, RL 17 e RL 18) del modello Unico 2007: in proposito, l'appellante precisa che "... hainteso dichiarare la suddetta somma a "titolo prudenja1e" al solo fine di evitarel'ingiusta irrogazione di sanzioni, vista la risposta (comunque ritenutagiuridicamente non corretta) fornita dall'Agenzia delle Entrate nel luglio 2006…a seguito di istanza di interpello relativa al trattamento fiscale delle sommede quibus e vista la risposta dell'Agenzia delle Entrate nel giugno 2007 relativaall'istanza di autotutela presentata ex art. 2 quinquies D.L n. 564 del1994.". Ebbene ciò posto, la Commissione 'Tributaria con la sentenza appellata ha ritenuto di includere la somma percepita dall'appellante in forza dell'accordo transattivo sopra indicato nella categoria dei "redditi diversi" ex art. 67 - comma 1" - lett. l - D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) con conseguente assoggettamento al regime fiscale di cui all'art. 71 - comma 2 - T.U.I.R. La statuizione muove dalla considerazione che, diversamente da come prospettato nel ricorso in primo grado, la somma percepita dall'odierno appellante in esecuzione dell'accordo sopra citato non può essere assimilata ad un "risarcimento del danno" tout court (come tale non sottoponibile a tassazione) poiché "Nel caso esaminato si tratta di un risarcimento pro causa ovvero commisurato alle azioni detenute;
quindi non si conosce l'importo risarcitorio percepito
dal soggetto sul quanto debba essere considerato esente.". Il Giudice di prime cure, inoltre, dopo avere premesso che il ricorrente non aveva adeguatamente provato la natura esclusivamente risarcitoria della somma ricevuta per non avere dimostrato il nesso "perdita del voto - ristoro", ha per contro affermato che "... le somme erogate (in forza della transazione) e percepite sono dirette non tanto a compensare la perdita del diritto divoto capitario, quanto a remunerare l'assunzione di unaspecifica obbligazione avente adoggetto l'abbandono di ogni contenzioso e la rinuncia a fare valere gli esiti della sentenzadel Tribunale di Ancona e/o entrambi gli aspetti, sicché le somme sono riconducibili allatassabilità (ari. 67, comma 1^lett.l) T. U. I. R), non

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