Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 1412

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Per effetto del combinato disposto degli artt. 330 c.p.c. e 17 d.lgs. n. 546/92, nel caso in cui il contribuente, per il secondo grado di giudizio, abbia eletto domicilio presso un difensore diverso da quello nominato per il primo grado, l'atto con cui è irrogata la sanzione per l'omesso pagamento del CUT dovuto per la presentazione del ricorso di primo grado deve esser notificato presso il nuovo domicilio eletto a pena dell'inesistenza della notificazione (nella specie, a fronte di un giudizio di I° grado incardinato nel 2012, nel 2015 era inviato al contribuente, presso il domicilio eletto per il primo grado, un invito al pagamento del maggior contributo unificato. Non essendo avvenuto il pagamento richiesto nei trenta giorni dalla ricezione dell'atto, l'Ufficio di Segreteria della CTP notificava al contribuente, sempre presso il domicilio eletto per il primo grado, atto di irrogazione della sanzione nella misura del 200% del maggior CUT non pagato. Impugnato tale atto irrogativo di sanzioni, la CTR lo annullava, avendo riscontrato l'invalidità della sua notificazione eseguita presso un domicilio non più valido, rimettendo in termini il contribuente per poter eseguire il versamento del maggior contributo unificato dovuto).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 1412
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 1412
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO

A seguito del deposito in data 22.10.2012 del ricorso avente RGR n. 629/12, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale verificava preliminarmente la presenza, nelle conclusioni del ricorso, della dichiarazione del valore di lite ex art 14 comma 3 bis TUSG, calcolato sulla somma dei valori degli atti impugnati, e l'indicazione di un contributo unificato pari ad euro 1.500 00.

L'Ufficio provvedeva quindi alla rideterminazione del valore della lite tributaria sulla base dei singoli atti impugnati, così, come previsto dal combinato disposto dell'art. 12 comma 5 del D.lgs. 546/1996 comma 5 e dell'art. 14 comma 3 bis del D.P.R. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 598 della Legge 147/2013, ricostruendo un contributo dovuto di 3.120,00, calcolato, come da prospetto riportato sull'invito al pagamento, sul valore di ciascun avviso di rettifica, e sulla somma dei valori degli atti di irrogazione sanzioni.

L'Ufficio di Segreteria procedeva infine all'invio dell'invito al pagamento ex art. 16 e 248 TUSG che veniva notificato il 28.05.2015, con il quale si richiedeva il pagamento di euro 1.620,00 (pari alla differenza tu à il contributo dovuto di euro 3.120,00 e quello versato di euro 1.500,00), oltre a euro 8,75 per spese di notifica, senza addebito di interessi e sanzioni nel caso di adempimento del pagamento nei trenta giorni successivi la notifica. Con il medesimo atto si informava il ricorrente che in caso di ritardo od omessa effettuazione del pagamento richiesto si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva del contributo unificato mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto, nonché all'applicazione, con atto separato, di sanzione.

A seguito di omesso pagamento del sopradescritto invito, in data 03/09/2015 la Segreteria dell'Ufficio notificava l'atto di applicazione della sanzione, nella misura del 200% del contributo non versato, così come previsto dal comma 1 bis dell'art. 16 TUSG.

Avverso tale ultimo atto la società presentava tempestivo ricorso presso la competente C.T.P., sulla base delle seguenti motivazioni:

- tardiva comunicazione d'integrazione del pagamento, in quanto l'invito al pagamento veniva notificato dopo tre anni dal

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