Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 25/07/2022, n. 162
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Testo completo
1.- È impugnata la sentenza della CTP di Udine (Sez. I) n. 134/1/18 pronunciata il 6.2.2018 (dep. il 23.5.2018) che attiene a due ricorsi riuniti per connessione (R.G.R. n. 59/17 e R.G.R. n. 81/17) avverso due avvisi di liquidazione (n. 2015/001/SC/000000424/0/007 - Reg. 2015 e n. 2015/001/SC/000000424/0/010 - Reg. 2015).
La controversia ha tratto origine dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 424/2015 del 5.3.2015 in un processo per asserita lesione del diritto alla quota di legittima spettante agli attori aaaaa, bbbbb e ccccc, rispettivamente figli e moglie del de cuius, a seguito dell'impugnazione del testamento pubblico del 3.8.2009 di ddddd, deceduto il 26.6.2010.
Le disposizioni testamentarie, a detta degli attori, avrebbero ingiustificatamente avvantaggiato la legataria, e (compagna del de cuius) e l'altra figlia ed erede, fffff, nata da quest'ultima relazione e riconosciuta legalmente dal padre.
Con la sentenza citata s'era disposta l'inefficacia di parte delle diposizioni testamentarie nei confronti dei convenuti, con riduzione delle disposizioni a favore di e.
A seguito della pronunzia l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta di registro nei termini seguenti:
per un totale di Euro 5.344,00 in applicazione dell'art. 8 lett. c) della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, aliquota 1% sull'imponibile di Euro 534.327,77, in riferimento al valore del diritto accertato, punti 5, 6 e 7 della sentenza;
per Euro 575,69 in applicazione dell'art. 8 lett. b): aliquota 3% proporzionale sull'imponibile di Euro 8.709,99, relativo al maggior importo spettante a aaaaa, punto 8 della sentenza, aliquota applicata anche agli interessi legali;
applicazione della sanzione di Euro 43,75.
2.- aaaaa, bbbbb e ccccc avevano impugnato l'ingiunzione fiscale sostenendo che l'azione da loro promossa nei confronti dei coeredi testamentari non aveva lo scopo di accertare il valore della massa ereditaria ma determinare il riconoscimento dell'ammontare dovuto agli attori della causa civile per vedere reintegrata la quota loro spettante dell'asse ereditario.
In sostanza il Tribunale avrebbe dovuto attenersi al valore dello stesso già determinato con la dichiarazione di successione - e su cui gli eredi avevano già pagato l'imposta - e limitarsi a determinare l'importo da ridistribuire tra gli eredi, riducendo le somme assegnate erroneamente ai convenuti e limitandosi a definire incidentalmente l'ammontare totale dell'eredità.
Chiedevano di conseguenza l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
3.- Anche i convenuti nella causa civile - e e fffff - avevano contestato l'avviso di liquidazione:
sostenendo che sarebbe stato erroneamente applicato in loro danno l'art. 59 del D.P.R. 131/86 che prevede che per i soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come nel caso loro, la sentenza sia registrata a debito sicché non sarebbero state obbligate al pagamento di nessuna somma;
in via subordinata, aderendo su questo punto alle tesi delle controparti nella causa civile, lamentando la violazione dell'art. 8 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/86, in quanto l'Agenzia aveva applicato l'imposta sull'intero valore dell'asse ereditario e non sul solo valore di reintegrazione.
4.- Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto dei ricorsi.
Nel presupposto che il Tribunale aveva preliminarmente dovuto accertare quali e quanti beni e disponibilità finanziarie rientrassero nell'asse ereditario per poi procedere alla riduzione delle quote ereditarie, si doveva ritenere che la prima problematica fosse stata oggetto di un accertamento di merito e non meramente incidentale.
Corretta era dunque l'applicazione dell'imposta proporzionale all'1% ai sensi dell'art. 8 lett. e) che prevede tale aliquota di imposta per i provvedimenti giudiziali di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale.
Quanto all'eccepita - da parte di e e fffff - violazione dell'art. 59 D.P.R. 131/86 l'Agenzia faceva presente che tale disposizione non si applica nel caso in esame, perché l'articolo in questione stabilisce che "la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura" e la sentenza del Tribunale dispone proprio trasferimento di somme monetarie tra i diversi soggetti interessati all'eredità.
In relazione, invece, all'eccepita violazione dell'art. 8 della Tariffa, si osserva che e e fffff non contestavano l'avvenuta liquidazione dell'imposta relativa ai punti 6, 7, 8 della sentenza civile, che pertanto doveva ritenersi accettata dalle parti per questi punti.
Con riferimento al punto 5 della sentenza civile, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che con la sentenza il Tribunale aveva principalmente accertato il valore della massa ereditaria e solo una volta effettuato l'accertamento, disposto la riduzione delle somme a favore degli attori e, per questo motivo, aveva applicato l'aliquota dell'1% sulla somma dei valori accertati.
5.- La Commissione, con la sentenza impugnata così s'è espressa.
L'eccepita violazione dell'art. 59 del D.P.R. 131/1986 sollevata da e e da fffff, convenuti nella causa civile era infondata dal momento che la norma di cui si invoca l'applicazione dispone che "la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura".
Quanto alle restanti contestazioni rileva che i ricorrenti nulla hanno obiettato in relazione alla liquidazione dell'imposta dell'1% relativa ai punti 6 e 7 della sentenza civile ed anzi hanno riconosciuto la debenza dell'imposta per l'accertamento costitutivo di diritti spettanti ai beneficiari e precisamente:
Euro 18,60 sulla base imponibile di Euro 1.859,80 relativa al diritto di credito accertato a favore di e (punto 6 della sentenza);
Euro 41,07 sulla base imponibile di Euro 4.106,67 relativa al diritto di credito accertato a favore di ccccc (punto 7 della sentenza).
Tutti i ricorrenti invece hanno contestato con il ricorso l'importo su cui calcolare la base imponibile dell'imposta in relazione al valore complessivo dei diritti accertati al punto 5) della sentenza.
Secondo la Commissione la doglianza dei ricorrenti sarebbe fondata perché il Tribunale al punto 5) della sentenza avrebbe attribuito una funzione incidentale alla formazione della massa ereditaria, come una operazione necessaria per poter determinare l'ammontare della quota disponibile del de cuius e conseguentemente giungere a determinare i corretti valori spettanti agli eredi e, quindi, porre rimedio alle eventuali lesioni.
Ricorda la Commissione che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27352 del 23.12.2014, ha stabilito: "al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensi dell'art. 556 e.e. - una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del patrimonio del defunto "
Di conseguenza la conferma da parte del Tribunale della massa ereditaria in un'azione di riduzione non può costituire momento impositivo per l'applicazione dell'imposta di registro ex art. 8 lettera c) della Tariffa parte prima del D.P.R. 131/86, perché non vi è "alcun accertamento di diritti a contenuto patrimoniale", ma semplicemente la base di un ragionamento per determinare il valore della riduzione da applicare a seguito di lesione di diritti.
La Commissione pertanto:
dichiarava la definitività dell'atto impositivo per mancata impugnazione delle seguenti liquidazioni:
Sulla base imponibile di Euro 1.859,80 e sulla base imponibile di Euro 4.106,67 richiesta nei punti 6 e 7 della causa civile: aliquota applicata del 1% sul valore del diritto accertato = Euro 59,67 in base all'articolo 8 lettera c) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R 131/86;
Punto 8: sulla base imponibile di Euro 8.709,99: aliquota applicata del 3% = Euro 261,00 in base all'articolo 8 lettera b) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86;
Interessi: 575,69: aliquota applicata 3% = Euro 17,00 in base all'articolo 8 lettera b della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86;
accoglieva i ricorsi riuniti e per l'effetto annullava l'imposta di registro relativa al rilievo, di cui al punto 5 della sentenza civile pari a Euro 5.284,33;
compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
6.- L'Agenzia ha interposto appello avverso la sentenza riproponendo in sostanze gli argomenti già sviluppati nell'contenuto dell'atto impositivo.
In particolare, si sostiene che la sentenza avrebbe omesso di considerare il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Udine. Tenuto conto delle domande formulate e delle argomentazioni giustificative a fondamento della decisione adottata, prima ancora di determinare la quota disponibile, il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi anche su quali e quanti beni rientrassero nella massa ereditaria (depositi bancari, beni mobili ed immobili), costituendo oggetto di controversia l'appartenenza o meno al de cuius di alcuni beni che, a detta della parte attrice, erano già stati trasferiti, mentre, a detta della convenuta, rientravano nella sfera di proprietà di ddddd e, pertanto, andavano computati nella massa ereditaria.
La statuizione dei primi giudici tributari potrebbe considerarsi corretta solo nei casi in cui l'accertamento si fosse limitata alla mera verifica della lesione delle quote dei legittimari perché, solamente in tale caso, la costituzione della massa configura una questione incidentale.
Nello specifico, con riferimento all'immobile sito in Comune di Pagnacco acquistato dai coniugi ddddd e ccccc, gli attori avevano