Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. X, sentenza 21/12/2015, n. 488

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Testo non disponibile

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. X, sentenza 21/12/2015, n. 488
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Numero : 488
Data del deposito : 21 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

La " A " SPA, con sede legale in " XX " e domicilio fiscale eletto in " YY ", ricorre in data 22.1.2014 contro l'avviso di pagamento 22899/30875 di euro 217.294,00, per gli anni di imposta 2011 e 2012, emesso dall'Ufficio delle dogane di Udine.

La società ricorrente negli anni di imposta considerati esercitava l'attività di "fabbricazione di articoli di carta e cartone" nell'insediamento industriale ubicato in Campoformido, avvalendosi anche di un proprio impianto di produzione di energia elettrica.

Il ricorrente afferma che negli anni di riferimento rientrava appieno nelle previsioni dall'art. 52, comma 3, lettera f) del d.lgs. 504/1995, avendo un consumo mensile di energia elettrica superiore a



1.200.000 KWh, per cui operava in regime di esenzione totale dall'accisa.

Tuttavia, l'Agenzia delle dogane contestava con p.v.c. del 6.11.2013 la tardiva trasmissione delle comunicazioni mensili sul consumo di energia elettrica per l'intero anno 2011 e per il mese di gennaio 2012.

I funzionari di dogana riconoscevano, in ogni caso, un consumo di energia superiore a 1.200.000 KWh mensili, per cui la società aveva operato legittimamente in regime di esenzione dall'accisa sull'energia elettrica.

Ciò nonostante, l'Agenzia delle dogane emetteva l'avviso di pagamento di cui sopra che il ricorrente

impugnava per :1) insussistenza della fattispecie contestata;
2) violazione e falsa applicazione art. 52 d.lgs.504/1995-difetto di motivazione;
3) violazione del diritto al contraddittorio.

I Primi Giudici hanno accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato con decisione n. 473 del 10.10.2014, avverso la quale ha proposto appello principale l'Ufficio e appello incidentale la " A " SpA.

L'Ufficio eccepisce la errata applicazione da parte dei Primi Giudici dello Statuto del Contribuente

all'art.12 comma sette secondo periodo, che recita "l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza".

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglie il ricorso dando valore all'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla Società, dell'emissione dell'avviso di pagamento, prima dei 60 gg. previsti dall'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, non considerando la procedura di concordato preventivo in essere ( dal 2012 e in corso) all'atto della notifica dell'avviso di pagamento, quale giusta causa di motivata urgenza.

II Giudice così motiva la sua decisione:" l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha rispettato il termine di 60 giorni imposto dalla legge, pur non

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi