Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 05/09/2005, n. 75
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In materia di ICI con particolare riguardo alle agevolazioni di cui agli artt. 9 del DLG n. 504/1992 e 58 del DLG n. 446/1997 a favore dei terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o imprenditori agricoli, le disposizioni contenute nell'art. 9 del DLG n. 228/2001 e nell'art. 1 del DLG n. 99/2004 non possono essere qualificate in considerazione del loro carattere innovativo, come norme interpretative delle citate norme e, quindi, ad esse non va attribuita alcuna portata retroattiva. Qualora si volesse attribuire un diverso significato a quest'ultime norme, va posto in rilievo anzitutto che il contenuto dell'art. 9 del DLG n. 228/2001 si porrebbe in termini di abrogazione del disposto di cui agli artt. 9 del DLG 504/1992 e 58 del DLG n. 446/1997, non di interpretazione, dal momento che la norma sopravvenuta riconoscerebbe anche alle forme associative i benefici previsti dalle precedenti norme a favore delle sole persone fisiche. Le medesime argomentazioni, poi valgono per il DLG n. 99/2004, il quale ha introdotto nell'ordinamento una nuova figura al posto della precedente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. *Massima redatta dal Servizio di docuemntazione Economica e Tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Fatto
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara l'Azienda
Agricola B. di D.M.P. e C. s.s. in persona degli Amministratori D.M.P. e
D.M.M. impugnava l'avviso di liquidazione-accertamento n. 1114 del
27/10/2003 col quale il Comune di Ostellato in sede di liquidazione
dell'imposta ICI per l'anno 2000 ha richiesto il pagamento della somma di
euro 402,60 quale differenza del dovuto, non riconoscendo a favore della
societa' semplice contribuente l'agevolazione prevista dall'art. 9 D.Lvo n.
504/1992, a favore dei terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o
imprenditori agricoli.
La societa' eccepiva la decadenza dell'Ufficio essendo stato l'avviso per
l'anno 2000 notificato il 03/11/2003 in violazione dell'art. 11 D.Lvo n.
504/92. Nel merito lamentava che erroneamente il Comune impositore non aveva
riconosciuto a favore della societa' l'agevolazione di cui all'art. 9 D.Lvo
504/1992 dal momento che nelle societa' semplice il patrimonio della
societa' si confonde con quello dei soci, i quali rispondono illimitatamente.
La ricorrente sosteneva che il beneficio di cui a causa doveva essere
riconosciuto anche perche' essa a sensi dell'art. 10 D.Lvo n. 228/2001 e'
equiparata all'imprenditore agricolo a titolo principale al quale il
beneficio in questione e' espressamente riconosciuto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ostellato il quale sosteneva che ai
sensi dell'art. 58 D.LVO n. 446/1997 la riduzione dell'I.C.I. di cui all'art.
9 cit. e' limitata ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e'
imprenditori agricoli che siano persone finche iscritte negli appositi
elenchi comunali.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale respinta l'eccezione di tardivita'
dell'avviso di accertamento con sentenza n. 34/2004 accoglieva nel merito il
ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 9