Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 740
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La responsabilità dei soci é limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione sicché l'effettiva percezione delle somme da parte di essi, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società secondo il normale principio dell'onere della prova, non valendo a tal fine un mero accenno a presunzioni di occultamento di attività sociali effettuato senza alcuna idonea dimostrazione.
Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., ord. n. 733/2019.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Appellante: Parte appellante accoglimento dell'appello e totale riforma della sentenza impugnata. vinte le spese.
Appellato: Parte appellata, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata con annullamento integrale dell'atto impugnato.Vinte le spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti G P e M P soci della società M P Srl in liquidazione impugnavano le cartelle esattoriali n. xxxxxxxx di euro 383,02 relativa ad Ires 2014, la n. xxxxxxxx di euro 53.264,33 per Iva 2014 e la n. 04820170024142935 di euro 3.735,15 per ritenute alla fonte 2014. Le somme di cui alle suddette cartelle esattoriali avevano la seguente origine: la prima in quanto il 30/09/2015 la Società presentava dichiarazione unico SC 2015 relativo al periodo d'imposta 2014 ed indicava nel quadro RN un'imposta Ires a credito di euro 10.449,00 senza tener conto dell'eccedenza d'imposta derivante dall'anno precedente compensata con Mod F24 di importo pari ad euro 273,00 che veniva di conseguenza recuperato dall'Ufficio in sede di liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73.
La seconda in quanto in data 28/06/2015 la Società presentava una dichiarazione Modello Iva 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 indicando nel quadro VL un ammontare di versamenti periodici eseguiti per euro 59.594,00 mentre a sistema risultavano versamenti periodici per euro 22.183,00.
La terza in quanto alla data del 13/08/2015 la società presentava dichiarazione 770/2015 relativa al periodo d'imposta 2014, indicando nel quadro ST versamenti di ritenute relativi al settembre 2014 che in realtà non risultavano operati.
Contro la prima cartella esattoriale presentava ricorso il Sig. R P, sempre in qualità di ex socio della Società. Contro la terza cartella esattoriale presentava ricorso il Sig. G P, in qualità di ex socio.
La Società risultava cancellata dal registro delle Imprese dal 30 settembre 2015.
Avverso le tre cartelle esattoriali i contribuenti eccepivano gli stessi motivi di nullità: 1) inesistenza della cartella esattoriale in quanto emessa e notificata nei confronti di un soggetto estinto ed in assenza di poteri rappresentativi in capo al liquidatore. 2) inesistenza ed illegittimità della notifica e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 26 DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/72 e dell'art. 36 bis DPR 600/73.