Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 01/07/2019, n. 99
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 277/02/2016 pronunciata il 22.06.2016, depositata il 5.08.2016 accoglieva il ricorso proposto da PML, avverso l'avviso di liquidazione n. 15/09990/000310/001 notificatole in data 9.3.2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Udine aveva liquidato in euro 27.568,15 (corrispondente alla sommatoria delle liquidazioni effettuate nei confronti dei singoli eredi), l'imposta principale relativa alla dichiarazione integrativa di successione in morte del coniuge della contribuente, R, presentata in data 2.2.2015.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine lamentando che erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto abrogato l'istituto del coacervo che, al contrario, continuava a trovare applicazione per la verifica delle soglie delle franchigie con riferimento, alle imposte di successione e donazione di cui all'art. 13 L. n. 383/2001.
In sostanza, a dire dell'appellante, il legislatore aveva solo inteso regolamentare in modo nuovo il regime dell'imposta non incidendo sull'istituto del coacervo che aveva continuato ad essere vigente sin dal 1990.
Non era intervenuta inoltre alcuna abrogazione neppure con l'art. 2 co 52 D.L. n. 262/2006 che aveva disposto l'abrogazione solo delle disposizioni di cui agli artt. 7, co da l a 2 quater, 12 co 1 bis e 1 ter e 56, co 1-3 D.lgs. n. 346/1990 e dell'art. 13 L. 383/2001.
Con il D.L. n. 262/2006 il legislatore aveva ripristinato l'imposta precedentemente soppressa dall'art. 13 L. 383/2001, introducendo una clausola di incompatibilità che subordina la reviviscenza delle norme originarie alla loro conformità/non compatibilità con la