Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 20/05/2022, n. 487
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L'errore di fatto rilevante ai fini del giudizio di revocazione deve consistere in un abbaglio dei sensi o in una svista percettiva del tutto evidente ed immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza revocanda e gli atti processuali. Il riferimento alla presentazione di una non precisata "istanza di rottamazione", di cui si censura l'omesso esame da parte dei Giudici, non rappresenta un vizio da cui possa discendere la revocazione della sentenza in assenza di specifico riferimento all'istituto definitorio utilizzato dal contribuente e al documento del fascicolo di causa da cui tale circostanza risulti. In ogni caso, anche laddove i Giudici abbiano errato nel non dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, si tratterebbe di un error in iudicando, da far valere con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e non con la revocazione.
Parimenti, la menzione di avvenuta "discussione della causa" in caso di trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale Covid non configura un errore di fatto giustificante la revocazione, ma, al più, ove effettivamente rilevante ai fini del mancato rispetto del contraddittorio tra le parti, un vizio da denunziare con ricorso per cassazione secondo l'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 64-67 e c.p.c., art. 395, n. 4)
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per l'istanza in revocazione A C
Accertare e dichiarare che la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale n. 330/331/332 in data 30 aprile 2021 è affetta da errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4) c.p.c. e, conseguentemente, disporre la revocazione della stessa;
decidere nel merito ex art. 402 c.p.c. il ricorso in appello proposto dall'Avv. A C e, conseguentemente, accertare e dichiarare improcedibile/inammissibile detto ricorso e, nel subordine, accoglierlo, con tutte le emende di cui ai punti (i) e (ii) come in parte espositiva dedotti
Per la resistente AGENZIA
In via principale, rigettare l'avverso ricorso per revocazione presentato dal Sig. A C e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 330/4/2021;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A C propone ricorsi per revocazione avverso le sentenze nn. 330, 331 e 332 del 30.4.2021 di questa Commissione tributaria regionale, lamentando l'esistenza di tre errori di fatto.
1) adesione alla "rottamazione", non considerata dalla Commissione tributaria regionale:
2) erronea menzione, nel verbale di udienza 15.12.2020, della discussione della causa;
3) inesistenza del reddito immobiliare imputato al ricorrente;
non imponibilità ai fini I.R.A.P. L'AGENZIA delle ENTRATE, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'istanza di revocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) dalla esposizione contenuta nel ricorso per revocazione non emerge con chiarezza quale sarebbe stato l'errore di fatto commesso dalla Commissione tributaria regionale. Per errore di fatto deve intendersi, come noto, la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto (nel caso, la rottamazione) non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario