Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXXIII, sentenza 21/04/2005, n. 39

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La scissione di societa' di capitali e' compresa tra le ipotesi di costituzione di nuove societa' ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. A) delle direttive CEE n. 335/69 e n. 305/85, direttamnete applicabili nel nostro ordinamento ben prima del 21/12/1993 e prevalgono sulla normativa interna (art. 50, 4µ comma, DPR 131/1986).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXXIII, sentenza 21/04/2005, n. 39
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 39
Data del deposito : 21 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile stipulato il 21 dicembre 1993 e reg. in Roma il 30
dicembre 1993, la I. spa procedeva a scissione parziale verso le nuove
societa' A. S. T. srl e I. L. P. srl;
l'Ufficio Registro liquidava una
imposta di L. 17.107.500.000, pari all'1% del totale di L. 1.710.750.000.000
che costituiva la somma dei trasferimenti alle due societa'.
La I. osservava che la propria situazione patrimoniale, a norma
dell'art. 2504 novies codice civile, evidenziava un valore di L.
121.632.225.486;
che questa era la base imponibile da tenersi presente nel
caso di specie, ai sensi del DPR 131/1986, art. 50/4, come integrato dalla
L. 537/1993;
che l'imposta dovuta, nell'aliquota dell'l%, non poteva che
essere pari a L. 1.216.322.550;
e chiedeva il rimborso dell'eccedenza
versata, per. L. 15.891.178.000.
Formatesi il silenzio rifiuto e adita la Commissione Tributaria
Provinciale, questa con sentenza n. 58/20/03 accoglieva il ricorso proposto
dalla ILVA (successivamente a sua volta incorporata dalla F. spa).
Con separate impugnazioni di identico contenuto notificate alle
controparti, - rispettivamente I. e F.-, l'Agenzia appellava la sentenza
citata, muovendo "un'unica eccezione assorbente": all'atto de quo, stipulato
il 21 dicembre 1993 e registrato il 31 dicembre dello stesso anno, non
possono applicarsi le disposizioni della Legge 537/1993 (che ha modificato
l'art. 50 comma 4 del TU sull'Imposta di Registro), la quale e' entrata in
vigore il 1 gennaio 1994.
All'epoca, in mancanza di una normativa specifica sulle scissioni di
societa', si applicavano per analogia le disposizioni sulla fusione
societaria.
L'Ufficio ha dunque giustamente applicato la
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