Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. X, sentenza 25/11/2021, n. 8417
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ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA
Col ricorso in esame, l'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale II di Napoli, propone appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI - sentenza n. 7034, pubblicata il 16 ottobre 2020 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da C.P.N. per impugnare I'Avviso di Presa in Carico n. 07177201900036986000, notificatogli - nella qualità di erede del de cuius C.P.D. - dall'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE in data 21 novembre 2019 per il pagamento della somma di euro 65.513,67 risultante dall'Avviso di Accertamento n. TFxxxxxxxx/2017, emesso a carico del de cuius.
Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della pretesa impositiva nei propri confronti, avendo egli rinunciato all'eredità del padre, cui tale pretesa era diretta, con atto pubblico rep. 195486, racc. 23908, reg. n. 4398, in data 5 giugno 2019.
La CTP di Napoli, nella sentenza n. 7034/14/2020, premessa l'impugnabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 anche del presente INVITO al Pagamento, in quanto atto prodromico alla riscossione, ha accolto il ricorso "avendo rinunciato, con atto pubblico precedente alla notifica dell'atto, il C. all'eredità del padre e non spiegando rilevanza le ulteriori deduzioni dell'Agenzia che dovrebbero fondarsi su un prodromico accertamento giudiziale del dedotto accordo simulatorio".
Avverso la predetta sentenza risulta proposto il presente appello dall'Agenzia delle Entrate.
Allega l'impugnante che la C.T.P. ha emesso una sentenza viziata in fatto ed in diritto, evidenziando, in particolare:
1) l'improcedibilità del ricorso di primo grado, per violazione dei termini di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, essendo esso stato depositato in data 14/02/2020, senza attendere i 90 giorni dalla notifica, avvenuta il 17/01/2020;
2) l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, dell'impugnazione avverso il presente Avviso di Presa in Carico, in quanto non trattasi di un atto sostanzialmente impositivo, ma di una informativa per il contribuente, il quale, piuttosto, avrebbe potuto e dovuto impugnare la precedente Intimazione di Pagamento, ritualmente notificata in data 10.05.2019 presso l'ultimo domicilio del de cuius nei confronti di tutti i chiamati alla sua eredità, come da dettato dell'art. 65 del DPR 600/73;
3) l'errore in cui è incorsa la C.T.P. nel non rilevare la sussistenza, nella specie, di una fattispecie di abuso del diritto con finalità elusive, "essendo evidente come la donazione da parte del debitore deceduto, prima, e la successiva rinuncia all'eredità da parte dei successori, poi, siano state poste in essere in via strumentale al fine di sottrarre beni destinati alla garanzia del credito tributario"(appello,pagina 6);
4) l'errore in cui è incorsa la C.T.P., la quale, da un lato ha considerato il ricorrente carente di legittimazione passiva, dall'altro ha deciso nel merito l'annullamento di un Avviso contenente una ben individuata e definita pretesa tributaria.
La parte appellata, C.P.N., nelle sue controdeduzioni dell'1 settembre 2021, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato che:
1) l'appello è inammissibile, non essendo stato il relativo atto notificato anche all'AdER, parte in primo grado;
2) l'appello è inammissibile per carenza dei motivi specifici di cui all'art. 53 del D.Lgs. 546/92, esséndo esso una sostanziale riproduzione delle ragioni di primo grado;
3) non vi è stata alcuna violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, poiché all'atto della trattazione erano decorsi oltre 90 giorni dalla notifica del ricorso;
4) era ammissibile l'impugnazione dell'Avviso di Presa in Carico, avendo egli un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'atto, anche in considerazione della non avvenuta notifica della prodromica Intimazione di Pagamento;
5) è C.T.R. di Napoli legittima la rinuncia all'eredità, avente effetto retroattivo, attuata con atto pubblico, da parte sua e degli altri eredi, essendo, in ogni caso, onere dell'Ufficio dimostrarne la fittizietà;
6) contrariamente a quanto dall'AdE sostenuto, con la rinuncia ha perso notevoli somme di denaro nonché vari beni immobili.
Il contribuente ripropone, poi, le eccezioni non esaminate in primo grado, quali:
1) l'omessa notifica della prodromica Intimazione di Pagamento;
2) l'omessa motivazione dell'opposto Avviso;
3) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4) la necessità di escludere, in ogni caso, le sanzioni, trattandosi di una debenza tributaria non propria.
In data 29/10/2021, poi, l'appellato ha depositato memorie illustrative nelle quali insiste per l'interesse ad impugnare l'Avviso di Presa in Carico nonché per la legittimità della rinuncia, la cui simulazione è giuridicamente impossibile, come dalla Cassazione evidenziato nella recentissima ordinanza n. 24524 del 2021.
Nella camera di consiglio dell'8 novembre 2021, l'appello è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni in base alla loro priorità, può rilevarsi quanto segue