Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. II, sentenza 29/08/2022, n. 989
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società XX SRL in liquidazione appella la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Verona che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA anno 2015, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'illegittima detrazione dell'Iva pari ad ? 77.737,00 in quanto la società aveva liquidato l'imposta Iva annuale senza tenere conto dell'incidenza delle operazioni esenti sul volume d'affari, senza applicare il cosiddetto pro-rata.
Più specificatamente, nell'anno di imposta 2015 la società - che svolgeva l'attività di acquisto e rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili per la successiva rivendita - aveva realizzato un volume di affari pari a ?. 11.444,00 riferito ad un canone di locazione di un fondo rustico, esente Iva, percepito nel corso dell'anno.
La società, ritenendo che tale ricavo fosse occasionale - in quanto derivante da un'operazione difforme dell'attività caratteristica e conseguentemente non avesse conseguenze sulla detraibilità dell'imposta concernente gli acquisti - operava la relativa detrazione.
L'Ufficio ha invece ritenuto che i ricavi relativi al canone di locazione erano rientranti nel normale esercizio dell'attività d'impresa e conseguentemente non ha riconosciuto il credito IVA ed ha recuperato a tassazione l'ammontare totale dell'IVA corrispondente agli acquisti effettuati, irrogando altresì la sanzione pecuniaria prevista (? 87.454.13).
La società, dopo la conclusione negativa dell'accertamento con adesione, proponeva tempestivo ricorso eccependo la violazione degli articoli 19 e 19-bis DPR 633/72, nonché, in via subordinata l'illegittimità della irrogazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.