Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 20/05/2022, n. 4800

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La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 20/05/2022, n. 4800
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Numero : 4800
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.