Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. IV, sentenza 14/07/2022, n. 901

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Le caratteristiche delle abitazioni di lusso sono quelle previste dal D.M. 2 agosto 1969, che assume carattere precettivo. Detto decreto - dopo aver stabilito negli artt. da 1 a 7 delle caratteristiche potrebbero definirsi "intrinseche di lusso" - detta all'art. 8 un criterio residuale in cui rientrano tutte le abitazioni che non abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti. Ai sensi dell'art. 5 del suddetto D.M. 2 agosto 1969 l'unità immobiliare viene definita di lusso dall'Ufficio accertatore quando supera la superficie abitativa di mq. 200: ai fini del calcolo della superficie (v. C. Cass. già con sen. n. 12517 del 22 maggio 2013) deve computarsi ogni volume, a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia. Inoltre, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. IV, sentenza 14/07/2022, n. 901
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 901
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il presente giudizio riguarda un appello dell'Agenzia Entrate di Macerata avverso sentenza n. 635/2/15 della CTP di Macerata in data 11 novembre / 11 dicembre 2015, di accoglimento del ricorso di Z P, in proprio e quale esercente potestà genitoriale sulla minore V E, nei confronti di avviso n. 20111T000 di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale attinente alla compravendita di fabbricato per la quale l'Ufficio ha disconosciuto e revocato le agevolazioni fiscali per l' acquisto della prima casa previste dall' art. 1 della Tariffa Parte prima allegata al DPR 131/86, in quanto l'immobile acquistato dalle predette sarebbe risultato di lusso. In sentenza la CTP annullava la pretesa erariale considerando inapplicabili al caso di specie tanto l'art. 5 del DM 2.8.1969 (in base al quale costituiscono abitazioni di lusso "Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta") che l'art. 6 del citato DM (in base al quale costituiscono abitazioni di lusso "Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)", entrambi richiamati nell' atto impositivo. La CTP precisa: "gli stessi si riferiscono chiaramente a due fattispecie distinte e separate: l'art. 5 del D.M.

2.8.69 riguarda case padronali aventi corte o pertinenze esterne, mentre l'art. 6 del medesimo decreto si riferisce a singole unità immobiliari, ossia ad abitazioni inserite in edifici più grandi. Nel quadro normativo appena delineato, deve dunque innanzitutto escludersi l'applicazione dell'art. 6 del D.M.

2.8.1969 all' acquisto immobiliare che ci occupa: il compendio acquistato dalle ricorrenti è un fabbricato rurale con corte che ricade certamente nella disciplina del precedente art.

5. Peraltro l'art. 6 invocato dall' Ufficio considera di lusso le unità immobiliari con superficie superiore a mq. 240, mentre l'UTE ha stimato in mq. 223 le superfici acquistate dalle ricorrenti, con la conseguenza che la disposizione di cui all' art. 6 risulta comunque inapplicabile al caso di specie (…) Parimenti inapplicabile al caso di specie è l'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, che pone una duplice condizione affinché la casa possa essere considerata di lusso;
l'alloggio deve essere superiore a mq. 200 e la superficie della corte esterna deve essere sei volte superiore all' area coperta. Nel caso di specie sussiste solo la seconda condizione: la corte esterna è infatti di mq 3.819, ed è quindi ben superiore al limite normativo indicato dall' art.

5. Al contrario l'unità abitativa sviluppa una superficie complessiva inferiore ai mq. 200 indicati dalla norma. Infatti risulta chiaramente dal rogito la presenza non solo dell'abitazione (Cat. A/7), ma anche di un locale non abitativo (Cat. C/6). La perizia dell'UTE evidenzia al piano terra una superficie complessiva di mq 107 che comprende però locali ad uso deposito-magazzino: deve quindi ritenersi che 34 mq dei 107 del piano terra siano quelli di categoria C/6, non abitativi, cosicché la porzione abitativa del piano terra si riduce a mq 107 - 34=73 mq. Sommando a tale misura i 106 mq del piano primo si ottiene un totale di mq 189 abitativi, dunque una superficie inferiore a quella (mq. 200) che costituisce la soglia delle abitazioni di lusso (art. 5 DM 2.8.69". Avverso la citata sentenza proponeva rituale e tempestivo appello l'Agenzia Entrate di Macerata, sostenendo che ai fini del calcolo della superficie utile dalla quale poi discende la qualificazione dell'immobile deve computarsi ogni volume ad eccezione di quelli
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