Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. III, sentenza 08/10/2020, n. 687
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Testo completo
Conclusioni dell'appellante: voglia l'adita Commissione riformare la sentenza impugnata, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o infondato l'avviso di Accertamento del Comune di Cavriglia relativo all'anno 2012, con ogni consequenziale pronuncia, anche in punto di spese.
Conclusioni dell'Ente appellato: voglia l'adita Commissione rigettare l'atto di appello e condannare l'appellante al pagamento della somma indicata nell'avviso di accertamento e alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato e depositato il nominato contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 144/2019, depositata il 4.6.2019, con la quale la CTP di Arezzo ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato.
La vicenda contenziosa muove, appunto, dalla notifica al contribuente in data 4 dicembre 2017, da parte del Comune di Cavriglia, dell'avviso di accertamento IMU n. XXX/2012 del 16 novembre 2017, con il quale ha accertato l'omesso versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2012 con riferimento ai fabbricati catastalmente identificati al foglio n. X, p.lla 102, sub, 1, 2, 3 e 4 e al foglio n. X, p. lla 128, per euro 3.682,97 oltre la sanzione per ulteriori euro 1.104,89 e interessi per un totale di euro 4.955,00.
Nell'originario ricorso il contribuente sosteneva che gli immobili cui si riferisce l'avviso di accertamento fossero tutti strumentali all'attività agricola e dovessero essere considerati rurali, indicando per ciascuno di essi la specifica destinazione rurale (caseificio quello catastalmente identificato al foglio n. X, particella n. 128;
annessi ove vengono riposti e custoditi i trattori e mezzi meccanici utilizzati per le lavorazioni del terreno e del gregge, quelli identificati catastalmente al foglio n. X, particella 102, sub. 1 e 2;
residenze dei coltivatori diretti quelli identificati catastalmente al foglio n. X, particella 102, sub. 3 e 4) e che il Comune non avesse tenuto conto di tali destinazione applicando le aliquote IMU previste per le categorie catastali C3 e C6 (0,89%) e A3 (0,38%) per di più errando nell'attribuire la maggiore aliquota dello 0,89% all'immobile identificato dalla particella 102 sub. 2, mentre aveva applicato l'aliquota 0,38%, al sub. 3, nonostante i due immobili avessero identica classe catastale (A3).
Il Comune di Cavriglia si costituiva contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La CTP respingeva il ricorso evidenziando la carenza del requisito soggettivo necessario all'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'IMU 2012 per i fabbricati rurali, ritenendo che non fosse stato dimostrato che il contribuente fosse coltivatore diretto o imprenditore agricolo nell'anno di imposta in questione essendo titolare di solo reddito di pensione e di reddito fondiario e non avendo lo stesso dimostrato di dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavi da tale attività almeno il 50% del reddito globale di lavoro.
L'appellante ritiene la sentenza fondata su un'errata interpretazione della normativa di riferimento e sul travisamento di dati obiettivi rilevanti. Non sarebbe, infatti, possibile, escludere in base al disposto dell'art. 13, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, l'art. 1 del d.l. 31 agosto 2013, l'art. 1, comma 1, del d.l. 133/2013, l'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 e l'art. 2, comma 2, del D.M. 28 novembre 2014, la sussistenza del requisito soggettivo in quanto l'appellante è coltivatore diretto a nulla ostando al riconoscimento delle agevolazioni invocate la circostanza che lo stesso sia titolare di trattamento pensionistico agricolo, come per altro affermato nella risoluzione n. 1 /DF del 28 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il requisito soggettivo sarebbe, comunque, garantito dalla società Agricola L. F. di M. S. e M. G., i cui soci sono entrambi coltivatori di retti dovendosi intendere il "possesso" cui si riferisce la normativa tributaria quello "semplice", distinto da quello uti dominus che assume rilevanza a fini civilistici per l'eventuale usucapione. La ratio sottesa alla normativa richiamata avrebbe come propri interlocutori i soggetti che effettivamente svolgono attività agricola, impiegando - sulla base di un titolo qualificato - immobili che, in quanto strumentali a tale attività, devono essere considerati oggetto di agevolazione fiscale, non ostando all'applicazione delle agevolazioni fiscali neppure il fatto che l'affittuario sia una persona giuridica anziché una persona fisica.
Sussisterebbe anche il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l'applicazione delle invocate agevolazioni essendo i fabbricati cui si riferisce l'avviso di accertamento tutti strumentali all'attività agricola.
L'operato del Comune di Cavriglia non potrebbe, inoltre, ritenersi legittimo in virtù della classificazione catastale dei fabbricati (A3, C6 e C3), poiché ciò che rileva ai fini impositivi non è tale destinazione. bensì la loro concreta ruralità che prescinderebbe dalla classificazione catastale. La qualificazione di "ruralità" del fabbricato non dipende, infatti, dalla classificazione catastale, bensì dalla sua destinazione effettiva allo svolgimento delle attività agricole. Sul punto l'appellante riporta l'excursus del quadro normativo rilevante per il quale si rimanda all'atto di appello.
L'Ente appellato si è costituito in giudizio controdeducendo ai motivi di appello.
In sintesi, l'Ente