Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. V, sentenza 23/11/2020, n. 1299

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La "autodichiarazione" resa dal contribuente nell'ambito del processo tributario è priva di qualsivoglia valenza probatoria o indiziaria, giusta la disposizione di cui all'art. 7, co. 4 d.lgs 546/92. (Nel caso di specie il contribuente, Azienda Sanitaria Locale, aveva presentato una "autodichiarazione" riguardante il numero dei propri dipendenti affetti da disabilità, onde accedere a un rimborso pro quota dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'Ufficio ha contestato che l'inabilità dei dipendenti non poteva essere dimostrata mediante prospetto fornito dalla medesima Azienda sanitaria locale mandasse provato altrimenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. V, sentenza 23/11/2020, n. 1299
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Numero : 1299
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con atto del 23 dicembre 2019 la A.U.S.L. DI MODENA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponeva ricorso per la riassunzione del procedimento dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza n. XXX/11/13 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna depositata in data 25.11.2013 con la quale era stato accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Modena che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio alle istanze di rimborso dell'IRAP in precedenza presentata (del 14.12.2005 e del 30.12.2006), di euro 192.052 calcolata in acconto sull'ammontare delle retribuzioni erogate nell'anno 2002 alle n. 31 persone affette da disabilità, in servizio nei ruoli tecnico, amministrativo e sanitario.

In sintesi i fatti che hanno determinato la promozione della pretesa fiscale sono stati riassunti nei termini che seguono dalla sentenza impugnata e possono dirsi pacificamente ammessi.

"Con ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale(Ctp) di Modena l'8 gennaio 2008, l'Azienda Usl di Modena, in persona del suolegale rappresentate p. t. e difesa come in atti, impugnava il silenzio-rifiutodell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Modena, formatosi a seguito di istanze14.12.2005 e 30.12 2006 di rimborso, ai sensi dell'art. 38 dPR 602/73, di Irapversata per il 2002.

Esponeva: A) di non aver indicato nel quadro IQ (determinazione Irap) delladichiarazione dei redditi Unico 2003, riferita all'anno d'imposta 2002, a) la deduzione di euro 1.424.258, spettantele in quanto corrispondente alle spese sostenute per il personaledisabile relativo alla quota di riserva obbligatoria;
b) la deduzione di euro 835.174,
spettantele in quanto corrispondente alle spese sostenute per il personale la cui inabilitàera stata accertata in costanza di rapporto di lavoro;
B) di avere versato di conseguenza
una maggiore imposta di euro 192.052, della quale chiedeva il rimborso.

La ricorrente assumeva di avere, entro il 31.1.2002, provveduto ad inviare al CentroImpiego di Modena il prospetto informativo con il quadro dei lavoratori in servizio, nelquale veniva evidenziata la quota di personale disabile in servizio al 31.12.2002,individuando, così come previsto dalla legge n. 68/99 e dalla legge n. 482/68, 81 disabiliin servizio facenti parte della quota di riserva obbligatoria con il relativo inserimento neiruoli (amministrativo, tecnico, sanitario) e 31 soggetti la cui inabilità era stata accertatain costanza di rapporto di lavoro, precisando che rientravano, in ogni caso,nell'agevolazione disposta dall'art. 11, lettera a), della legge n. 446/1997, così comeintegrato dall'art. 16, co. 1, lett. b) della legge 23.12.2000 n. 388. L'Agenzia delleEntrate, Ufficio di Modena, contro deduceva il 20.2.2008, facendo in via preliminarenotare che il caso in trattazione ricadeva nella specifica disciplina dell'art. 38 dPR n.602173 "Rimborso di versamenti diretti" e che la seconda istanza volta al suddetto fineera stata presentata il 30.12.2006. Pertanto eccepiva che la richiesta di rimborso(parziale) delle imposte versate prima del 30.12.2002 (cioè pagate da più di 48 mesidall'istanza) era da giudicare tardiva, riconoscendo pertanto la tempestività dellaseconda istanza per il solo versamento effettuato in data 15.1.2003. In merito alrimborso dell'Irap quantificato sulle spese sostenute dall'Usi per il personale disabile,pur sussistendo in linea di principio il diritto di dedurle, l'ufficio riteneva di non poterrimborsare la maggiore Irap versata per non avere quelle spese dedotte, mancando ladocumentazione ufficiale per ricostruire tutte le deduzioni e rideterminare 1'Irap. Lasentenza della Ctp ha accolto ambo le eccezioni dell'ufficio e, di conseguenza, harespinto in toto il ricorso.

La decisione di primo grado, è stata riformata dalla sentenza della CTR ritenendo il diritto al rimborso dell'IRAP tempestivamente esercitato e comprovato nella sua interezza dalla documentazione versata in atti. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia relativamente alla questione preliminare, mentre lo ha accolto in relazione all'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente, statuendo i seguenti principi di diritto: "Pertanto la fattispecie in esame può ben farsi rientrare nel caso contemplato dallagiurisprudenza in materia di questa Corte e citata nella sentenza impugnata, secondocui il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativodiritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispettoall'ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppurerispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an o del quantumdell'obbligazione fiscale".

"L'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente è esclusa in materiatributaria in virtù del principio secondo il quale l'autocertificazione ha attitudinecertificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendoviceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenziosotributario, in cui trova ostacolo insuperabile nella previsione del D.lgs. n. 546 de/1992,art. 7, comma 4, giacché la sua ammissione finirebbe per introdurre in tale processo - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non soloequipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. nn. 703del 2007, 16348 del 2008, 6755 del 2010). Né può affermarsi che il "prospettoinformativo disabili" trasmesso all'ufficio collocamento ex art. 9 comma 6 legge 68 del1999, sia atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità, in quanto tale attonon è emanato in forza della pubblica funzione svolta ma iure privatorum in forza dellasua posizione di contribuente".

Attivata la riassunzione dall'Ente contribuente, all'udienza del 26 ottobre 2020 è stata adottata la seguente decisione.

MOTIVI

Il perimetro del thema decidendum della presente decisione, una volta acclarato definitivamente che la richiesta è stata formulata tempestivamente e che dunque la contribuente non è incorsa in alcuna decadenza, verte dunque esclusivamente sul merito ed in particolare sulla verifica della sussistenza di argomenti dimostrativi del diritto affermato.

Anche a tale riguardo la Suprema Corte ha tracciato il sopra richiamato principio di diritto da applicare nella ipotesi in cui venga valorizzata a fini dimostrativi, a sostegno della pretesa azionata, come nella specie, una autodichiarazione.

Una volta esclusa una qualsivoglia efficacia dimostrativa all'atto proveniente dalla parte reclamante, non resta che verificare se la pretesa gode di altri e solidi sostegni probatori.

Ai diversi documenti a cui parte ricorrente riconosce efficacia probatoria in ordine alla sussistenza ed alla entità delle spese sostenute per il personale affetto da disabilità (prospetto dei dipendenti disabili in servizio nell'anno 2001 e modello riepilogativo annuale delle retribuzioni dei singoli dipendenti disabili), in linea di coerenza con il principio espresso dalla Suprema Corte, non può essere attribuita, per le ragioni già espresse, alcuna efficacia probatoria.

Difetta dunque, in definitiva, la prova degli elementi costitutivi del beneficio invocato, quali la dimostrazione dell'esistenza della condizione di soggettiva disabilità accertata da parte degli organi preposti.

In ragione delle questioni trattate e l'incertezza interpretativa superata solo con l'intervento della Supreme Corte, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.

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