Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 28/04/2021, n. 3870

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L'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'uffìcio tributi, o, in mancanza mediante funzionario comunale, in quanto abilitato a sottoscrivere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad esso riconosciuta, ivi compreso, l'effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente locale.

Riferimenti alla normativa:  art. 11 comma 3 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dalla L. n.88 del 31 maggio 2005

Riferimenti Giurisprudenza:

Di segno conforme: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 0/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007

In materia di ICI il valore di un terreno edificabile, individuato per un certo anno, può essere utilizzato per individuare il valore dello stesso negli anni precedenti, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un legittimo ragionamento presuntivo

Riferimenti Giurisprudenza:

Di segno conforme: Cassazione n.9135/2005,

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 28/04/2021, n. 3870
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Numero : 3870
Data del deposito : 28 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con atto di appello il Comune di Agrigento impugnava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1794/04/20, che aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con cui era stato impugnato l'avviso di accertamento a mezzo del quale era stato chiesto il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2014. Chiedeva, pertanto, che in accoglimento dell'atto di appello, venisse riformata la sentenza impugnata. Non si costituiva in giudizio XXXX. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.4.2021.

Va in primo luogo osservato che l'appello è ammissibile. Invero, con riferimento alla rappresentanza del soggetto (funzionario responsabile) che ha sottoscritto l'atto di appello per il Comune di Agrigento, si osservi che, come anche affermato dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte nella sentenza n. 3662 del24 febbraio 2015 (che questo Collegio condivide), l'art. 3 bis, comma 1, d.l. 31 marzo 2005 n.44, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dall'1 giugno 2005, sostituendo il comma 3 dell'art. 11, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007). In sostanza, in ordine alla rappresentanza in giudizio dell'ente locale, si deve ritenere che essa sussista anche in capo al funzionario comunale, in quanto abilitato a sottoscrivere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad esso riconosciuta, ivi compreso, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente locale, il potere di sottoscrivere il ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio. Proprio in virtù della facoltà riconosciuta all'ente locale di farsi assistere dai propri funzionari, si determina la legittimità anche della sottoscrizione dell'atto processuale di costituzione o di appello da parte dello stesso funzionario, in quanto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 "il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore" e, pertanto, al funzionario delegato dell'assistenza devono essere riconosciuti tutti i poteri che la legge processuale tributaria attribuisce al difensore tecnico. Mette comunque appena conto rilevare che parte appellante ha pure depositato delega da parte del Sindaco. Nel merito l'appello va accolto. Invero, la sentenza impugnata accoglie il motivo relativo alla mancanza del requisito della possibilità effettiva di edificazione, essendo l'area asservita per la costruzione di un magazzino agricolo. Secondo parte appellante i vincoli all'edificabilità non incidono sulla qualificazione dell'area, ma sul suo valore. Ed effettivamente, in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie (cfr. Cass. 23206/19). Tale ultimo principio è già stato affermato da questa Commissione regionale con riferimento al XXXX, per altro anno d'imposta, con la sentenza n. 4906/01/17, passata in giudicato, i cui passaggi motivazionali questa Commissione in questa sede condivide. In tale sentenza si legge quanto segue: "La Commissione preso atto che le particelle di proprietà del Contribuente ricadono nella sua interezza in zona edificabile del P.R.G. di Agrigento: C/4 case unifamiliari con orto (Cannatello), D/l° (fiera mercato-vill.Mosè) e B-3/4, come indicato nell'avviso di accertamento impugnato osserva che con Sentenza della Corte di Cassazione n. 20256 del 23.07.2008, è stato definitivamente sancito il principio per cui "le aree edificabili devono essere considerate nel loro complesso, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di esse, in concreto, avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio, solo all'esito del quale potranno distinguersi i fabbricati dal resto" tale principio fa riferimento all'eventualità che, alcune porzioni di aree individuate quali edificabili dal P.R.G., dovessero essere state individuate dallo stesso strumento urbanistico quali zone di rispetto a verde (G6) o destinate a servizi o viabilità. Tali aree, secondo tale principio dovranno essere considerate quali aree edificabili nel loro totale. Ai fini fiscali quindi, resistenza di zone destinate a verde (G6) o a servizi e viabilità, all'interno di una zona edificabile omogenea, individuata da un P.R.G. devono essere ritenute anch'esse edificabili. Inoltre, per quanto riguarda la questione del valore da attribuire alle stesse, la citata Sentenza, stabilisce che: "ove si fosse identificato un valore venale in comune commercio dell'area nel suo complesso esso avrebbe già tenuto conto dei differenti livelli di edificabilità delle varie parti della medesima". Tale precisazione è importante per chiarire che, ai fini fiscali, eventuali zone destinate a verde (G6) o a servizi e viabilità, ricadenti ad una zona omogenea del P.R.G. destinata all'edificazione, che sono contestate attraverso ravviso di accertamento di cui si tratta, dovranno essere considerate nella. loro totale consistenza, quali aree edificabili e che il valore individuato per detta zona ha già tenuto conto di questa circostanza. In ordine alla completezza delle motivazioni si rileva che ravviso di accertamento contiene tutti gli elementi utili a comprendere la pretesa tributaria e consentire al contribuente una efficace difesa. Per quanto riguarda la questione del valore venale in comune commercio, utilizzato per il calcolo degli Importi relativi agli avvisi di accertamento ICI Aree Edificabili, appare corretto l'utilizzo dello studio effettuato dall'Agenzia del Territorio, considerato che, l'Agenzia per il Territorio, rappresenta un soggetto terzo ed equidistante rispetto alle parti rappresentate dal Comune e dai Contribuenti. Tra l'altro, come risulta dagli atti, il Comune di Agrigento, ha pubblicato la Delibera di Giunta Comunale, n. 65 del 27.05.2011 con la quale prendeva a riferimento i valori medi individuati da detta Relazione, ai fini del calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Inoltre con la sentenza della Corte di Cassazione n.9135/2005, viene confermato il principio per cui, il valore di un terreno edificabile, individuato per un certo anno, può essere utilizzato per individuare il valore dello stesso negli anni precedenti, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un legittimo ragionamento presuntivo. In ordine alla eventuale questione relativa alla mancata comunicazione ai sensi dell'Art. 31, Comma 20 della Legge n. 289/2002, nella quale potrebbe essere incorso il Comune di Agrigento, in seguito all'inserimento nel P.R.G di terreni eletti così ad aree edificabili, ai rispettivi proprietari, va sottolineato che tale adempimento, da parte dell'Ente, non è assolutamente perentorio. Il principio, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 15558 del 2 Luglio 2009, chiarisce che, l'eventuale mancata comunicazione ai sensi dell'Art. 31, Comina 20 della Legge n. 289/2002, da parte di un Comune che si è dotato di un proprio P.R.G. non ha influenza sulla legittimità del Comune stesso a poter imporre il tributo ICI Aree Edificabili e rappresenta fatto "non sanzionabile " ed "irrilevante" ai fini della predetta legittimità in quanto non lede il diritto alla difesa del Contribuente, che rimane assolutamente integro. Da quanto precede discende la legittimità dell'atto di accertamento.

Sul punto si ricorda che "nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo" (Cass. 25516/19 e v. Cass. 31084/19 e 21824/18;
33012/19). E l'incidenza dei vincoli all'edificabilità è elemento che produce effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta. La peculiarità della questione trattata comporta la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio (oltre che di quello di primo grado).

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