Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. I, sentenza 14/04/2017, n. 647
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I termini processuali di decadenza delle facoltà delle parti sono predisposti per disciplinare unarigorosa scansione dei tempi processuali e sono pertanto insensibili a differimenti dovuti ad iniziativa di parte per proprio impedimento, evento che attiene all'impossibilità della parte ad essere presente all'udienza ma che anulla rileva ai fini dell'osservanza da parte della stessa degli adempimenti che l'ordinamento processuale le impone
L'accertamento del reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione non può limitarsi ad una valutazione esclusivamente quantitativa, ma preliminarmente deve riguardare il profilo soggettivo del percipiente. Pertanto, deve essere eseguito in considerazione dell'effettiva titolarità del bene attribuendo a ciascun quotista la parte di reddito virtualmente (in difetto di effettiva percezione) spettante.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 29.10.2014 il signor G P. impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2009 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Asti, con il quale era stato rideterminato il reddito da fabbricati da euro 1.202,00 a euro 12.834,00, con relative maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Il ricorrente lamentava che l'Ufficio avesse ritenuto la cui esistenza di tre distinti contratti di locazione lo stesso immobile ed eccepire che il maggior reddito ritenuto dall'Ufficio non si era realizzato per mancata corresponsione del canone da parte dei conduttori. Si costituiva ritualmente l'Ufficio che contestava quanto ex adverso affermato e chiedeva il rigetto del ricorso, invocando il disposto dell'art. 26 d.p.r. 917/86 circa l'irrilevanza della mancata percezione del reddito locatizio, mentre rilevava la mancata prova da parte del contribuente in ordine alla asserita duplicità della vocazione.
Va osservato che, intervenuto il differimento dell'udienza di discussione, la parte presentata in data 16 novembre 1015 una memoria illustrativa con produzione di documenti, di cui l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità.
Con sentenza 30/11/2015-1/12/2015, la Commissione Provinciale di Asti dichiarata inammissibile la memoria illustrativa depositata in data 16 novembre 2015, con la produzione allegata, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Rilevava, in primo luogo, il giudice di primo grado la violazione del disposto dell'articolo 32 del decreto legislativo 546/1992 in quanto la produzione documentale allegata alla memoria illustrativa era da ritenersi tardiva, mentre in via assorbente, era ritenuta inammissibile per tardività anche la stessa memoria, posto che, rilevavano, la norma citata fa riferimento alla prima udienza, a nulla rilevando che in tale occasione la discussione fosse stata rinviata per impedimento della parte.
Superata l'eccezione dell'Ufficio circa la pretesa inammissibilità del ricorso per mancata previa presentazione del reclamo, nel merito la Commissione Provinciale ha rilevato come il ricorrente abbia da un lato sostanzialmente ammesso alla stipula dei contratti e la corrispondenza dei canoni accertati a quelli pattuiti (donde la presunzione in fatto di percezione effettiva del reddito, nulla, d'altro canto, escludendo in via teorica la duplice concessione in locazione dello stesso bene), mentre d'altra parte ha osservato che il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle circostanze impedive invocate.
Ha proposto appello il signor P., riproponendo nella sostanza le difese già assunte in primo grado.
Si è censurata preliminarmente la decisione laddove ha ritenuto l'inammissibilità del deposito della memoria illustrativa e della correlata produzione documentale, sostenendo che per prima udienza deve intendersi quella in cui effettivamente si è svolta la trattazione.
Quanto al merito, il contribuente, lamentata la carenza di motivazione dell'accertamento, ha affermato che l'unico ·dato oggettivo incontestabile è la stipula dei tre contratti di locazione, che ha allegato al ricorso in appello, mentre è mancato l'accertamento del reddito effettivamente da essi derivante. Non essendo quella prevista dall'art. 26 dpr n. 917/1986 una presunzione legale, l'obbligo