Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. III, sentenza 27/11/2017, n. 473
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La responsabilità dell'erede per le obbligazioni tributarie del de cuius - il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa a norma dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 - in ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.) non seguita dalla redazione dell'inventario stesso, sussiste indipendentemente dall'esistenza di un attivo ereditario, quale erede puro e semplice
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
1.-La sig.ra xxxxx, in qualità di figlia ed erede di xxxxx, ha impugnato avviso di accertamento per IRPEF e addizionale relativo all'anno imposta 2010 per mancata indicazione nella dichiarazione annuale da parte del de cuius di redditi da lavoro autonomo non derivanti da attività professionali unitamente a redditi diversi, per complessivi 70.404,00 euro oltre interessi e senza sanzioni.
Con ricorso la ricorrente ha sostenuto di non poter rispondere dei suddetti debiti fiscali avendo accettato l'eredità, mediante atto notarile del 15 luglio 14, con beneficio di inventario, essendo erede per 2/3 del patrimonio ma senza aver ricevuto alcun bene o diritto patrimoniale, dal momento che il testamento olografo ha disposto l'usufrutto generale e vitalizio a favore del coniuge, comprensivo dei diritti di autore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia evidenziando come in applicazione dell'art. 487 c.c. l'erede che accetta con beneficio inventario deve compiere l'inventario stesso entro 3 mesi, essendo altrimenti erede "puro e semplice" con conseguente piena responsabilità dei debiti anche fiscali del de cuius.
La C.T.P. di Perugia, con sentenza n. 648/03/2016 depositata l'11 novembre 2016, pur con motivazione invero sintetica, ha respinto il ricorso con condanna della soccombente alle spese, condividendo in toto le argomentazioni difensive dell'ufficio.
Con atto di appello la sig.ra xxxxx chiede la riforma della suddetta decisione, lamentandone la nullità per erronea valutazione dei fatti di causa e del materiale probatorio, per violazione e falsa applicazione degli artt. 488 c.c. oltre che per erronea applicazione del principio dell'onere probatorio: ad avviso dell'appellante nel caso di specie unico soggetto obbligato sarebbe la moglie del de cuius, avendo quest'ultima percepito tutta la massa attiva del