Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 190

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 190
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 190
Data del deposito : 12 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello tempestivamente presentato a questa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano, ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 15, n. 484115/2019, depositata il 31/01/2019, R.G.R. 005006/2018, che ha statuito l'accoglimento del ricorso n............impugnato, intimazione di pagamento tributi II.DD ed I.V.A......periodo d'imposta 2007.

La società resistente s.p.a. m liquidazione, in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore e ritualmente assistita, ha presentato a sua volta controdeduzioni, insistendo sulle argomentazioni già prospettate nel giudizio di primo grado, contestando i motivi di gravarne e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese di lite del presente giudizio.

La controversia è discussa in pubblica udienza, giusta istanza di parte appellante.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Ai sensi dell' art.132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza è circoscritta alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta e deliberata da questo Collegio.

Esaminata la documentazione processuale, la Commissione rileva quanto segue. L'Ufficio appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 15 bis del D.P.R. n. 602/73 laddove il giudice di primo grado non ha preso in considerazione la circostanza relativa al sequestro penale e alla confisca definitiva della.....­ s.p.a. né il fatto che l'Ufficio aveva, comunque, sospeso l'iscrizione straordinaria.

Lamenta altresì la contraddittoria motivazione della sentenza laddove il giudice rileva una "astratta configurabilità di una esigenza cautelare", pur avendo provveduto ad annullare l'intimazione impugnata.

L'appellante rileva che l'iscrizione a ruolo in parola è stata assunta dall'Ufficio a titolo straordinario, malgrado l'atto presupposto (avviso di accertamento) sia stato annullato in altro giudizio di primo grado, vista la presenza di condotte penalmente rilevanti da parte dei rappresentanti della società resistente, asserendo che tali circostanze legittimano l'Ufficio alla iscrizione a titolo straordinario.

Rileva che, attese le peculiari circostanze del caso concreto, il giudice ha omesso qualsiasi riferimento e motivazione riguardo all'atto che l'Ufficio aveva ritenuto di adottare, ovvero alla sospensione del ruolo, in attesa di definire la eventuale confusione tra posizione debitoria e creditoria prospettata dalla controparte. La motivazione

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