Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 15/03/2021, n. 35
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
In data 20/12/2018 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di . notificava al Sig. due avvisi di accertamento con i quali, contestava una fattispecie elusiva ascrivibile all'istituto dell'abuso di diritto, procedeva quindi alla rettifica delle dichiarazioni fiscali Modello Unico 2014 e 2015.
Gli atti impositivi traevano origine da un controllo avviato dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale nei confronti del contribuente, previa notifica di questionario.
In particolare dall'esame della documentazione prodotta in seguito di detta richiesta emergevano una serie di incassi di somme ammontanti ad Euro 23.461.007,00, provenienti dalla " .. S.p.a." ed affluite nella disponibilità del negli anni 2013 e 2014, a seguito di alcune cessioni di azioni da quest'ultimo operate a favore della " Holding S.p.a." ritenute ascrivibili al leverage cash out, discusso schema abusivo.
Ravvisata, così, una fattispecie di abuso di diritto, quale delineato nei suoi tratti essenziali dall'art. 10 bis della Legge n. 212/2000, l'Ufficio procedeva alla notifica di un ulteriore Questionario introduttivo della necessaria fase di contradditorio, a cui seguivano delle memorie prodotte dal contribuente.
l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale recuperava perciò a tassazione, al netto dell'imposta sostitutiva del 4%, il 49,72% delle somme affluite al socio .. negli anni 2013 e 2014 per Euro 22.815.006,50.
Sotto altro profilo veniva contestato, con riguardo all' annualità 2013, la mancata adozione, di un medesimo criterio nella valutazione di un immobile sito in Cortina, acquistato personalmente dal ricorrente nel 2010 e successivamente confluito nei beni relativi all'esercizio dell'impresa individuale dallo stesso costituita nell'anno 2013.
Avverso gli avvisi di accertamento, il signor . proponeva separati ricorsi, che, dopo essere stati riuniti, venivano decisi con sentenza n. 1/02/20 dell'11/12/2019, depositata in data 16/01/2020.
La Commissione Provinciale di Pordenone, respinte le eccezioni preliminari proposte, accoglieva parzialmente i ricorsi di parte, confermando la legittimità degli avvisi emessi per le annualità 2013 e 2014 quanto alla fattispecie di abuso del diritto sopra delineata, ed annullava la ripresa relativa all'immobile di Cortina.
Ha quindi proposto appello il Contribuente impugnando i capi della sentenza in relazione ai quali era risultato soccombente. Conclude quindi per la parziale riforma della pronuncia di primo grado.
Resiste l'Ufficio che costituitosi nel presente giudizio di appello controdeduce e conclude per la conferma della pronuncia gravata ed il conseguente rigetto dell'appello avversario.
Va premesso che le riprese relative alla questione dell'immobile di Cortina, questione accolta dai giudici di primo grado, non è stata oggetto di appello incidentale da parte dell'Ufficio e quindi è definitivamente passata in giudicato.
L'appello del contribuente è fondato.
La vicenda può essere così sintetizzata. Nel corso del 2006, l'ing. acquisì, dai genitori e dai fratelli, il controllo totalitario del . il 20 novembre 2010, l'Assemblea ordinaria della s.p.a. (oggi . Holding s.p.a.) deliberava l'acquisto, dall'ing. , di n.
1.000.000 di azioni, incorporanti il 10% del proprio capitale sociale, per il corrispettivo di Euro 14.646.000 (dal verbale di assemblea, si legge:" ... il Presidente illustra le ragioni per le quali ritiene opportuno che la Società proceda all'acquisto di n.
1.000.000 di azioni proprie rappresentanti una percentuale di partecipazione al capitale della stessa pari al 10%.
Segnatamente il Presidente sottolinea che tale opportunità è da porsi in relazione alle prospettive di sviluppo del ., di cui la . spa è la Società Holding, soprattutto a livello internazionale ed anche nell'ottica di possibili scambi di partecipazioni con altre consolidate realtà industriali - sia estere che italiane - nonché in quella di favorire eventuali operazioni di stock-option con Manager e Dirigenti del Gruppo stesso".
Il 19 marzo 2011 l'Assemblea straordinaria di s.p.a. deliberava l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 14.000.000 da sottoscrivere entro il 31 marzo 2011 e con scadenza al 30 settembre 2014.
Il 31 marzo 2011 l'ing. .., eseguiva la delibera del 20 novembre 2010, vendendo a . s.p.a. n.
1.000.000 di azioni della stessa, pari al 10% del suo capitale sociale, per il prezzo di Euro 14.646.000 bonificatogli dalla stessa in pari data.
Il 31 marzo 2011 l'ing. . sottoscriveva l'intero prestito obbligazionario deliberato da s.p.a. e bonificava alla stessa l'importo di Euro 14.000.000 (doc. 31 di primo grado).
La trattativa con il gruppo .. proseguì invero fino a marzo 2013. Tutta documentazione dimessa in primo grado. In aggiunta, si palesavano nuove occasioni di alleanze con la .. s.p.a., come debitamente documentato.
Il 19 dicembre 2013 l'ing. in esecuzione della delibera del 4 dicembre 2013 vendeva alla Holding s.p.a. n. 500.000 di azioni della stessa, pari al 5% del suo capitale sociale, per il corrispettivo di Euro 8.815.006,50 parzialmente bonificatogli dalla stessa in pari data per Euro 7.425.000,00 a titolo di primo acconto.
Il 27 giugno 2014 Holding s.p.a. bonificava all'ing. Euro 651.500,00 a titolo di secondo acconto su detto