Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 743

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In tema di imposta di registro dovuta per una cessione d'azienda, l'Ufficio deve considerare il valore corrente dell'avviamento al netto delle passività e procedere ad un giudizio di congruità sul valore dichiarato in atti e rettificarlo utilizzando come parametro di confronto anche le scritture contabili. A tal fine, l'Ufficio é libero di adottare i criteri che ritiene più idonei alla determinazione del più realistico valore di avviamento che corrisponde alla potenzialità dell'insieme dei beni ceduti, non sussistendo alcun obbligo per l'Amministrazione di adottare i parametri stabiliti dal DPR 460/96 purché si dia conto di quelli adottati, spettando al contribuente l'onere di provare il contrario. Pertanto, la valutazione dell'avviamento non può basarsi su un singolo elemento ma implica una valutazione complessiva, in funzione prospettica di tutti i beni e rapporti connessi con l'impresa stessa e con la capacità di produrre profitti nel futuro oltre che con riferimento ai redditi passati.

Riferimenti normativi: art. 2, comma 4 DPR 460/1996.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 613/2006.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 743
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 743
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

per gli 'appellanti L S Srl e A Srl in riforma della sentenza impugnata, annullare l'atto impositivo ed in via subordinata riduzione della valutazione entro i termini proposti dall'Agenzia delle Entrate

Per l'appellata Agenzia delle Entrate rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le Società A Srl e L S Srl impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativamente all'atto di compravendita di azienda per l'attività di supermercato in L per la somma di euro 66.500,00, di cui euro 40.000, per arredi ed attrezzature ed euro 26.500,00 per avviamemto commerciale.

L'Ufficio riteneva tale valore dichiarato non congruo e procedeva alla rettifica del valore venale ai sensi dell'art. 52 TUR 131/86, rettificando conseguentemente il valore dell'azienda ceduta dal dichiarato in euro 66.500,00 all'accertato in euro 167.500,00.

In sede di mediazione l'Ufficio proponeva una riduzione forfetaria del 30% così determinandosi un valore d'azienda di euro 129.250,00.

Attivato il contenzioso, nel ricorso introduttivo le Società ricorrenti eccepivano la nullità dell'atto impositivo 1) per carenza di presupposti di fatto e diritto ex art. 51 e 52 DPR 131/86. 2) illegittima applicazione del criterio di calcolo del valore di avviamento ed erronea valutazione dell'avviamento

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