Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXVIII, sentenza 27/06/2022, n. 1797

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Ai fini della corretta qualificazione fiscale come ente sportivo dilettantistico, è necessario che le associazioni siano dotate di uno statuto contenente i requisiti indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo dilettantistica dell'ente, certificata dall'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il Coni.

La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga oltre alla normale affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), anche il profilo sostanziale dell'aderenza dell'attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata, in conformità alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

La mancata redazione del rendiconto non può determinare automaticamente l'inapplicabilità delle disposizioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXVIII, sentenza 27/06/2022, n. 1797
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Numero : 1797
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXX, con ricorso alla CTP di Taranto proposto, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica "XXXX XXXX XXXX" nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, impugnava, per illegittimità, l'avviso di accertamento n. TVXXXX004 relativo a IRES per euro 24.767,00, IRAP per euro 9.033,00, IVA per euro 32.530,00 oltre sanzioni e interessi, per il periodo di imposta 2011.

All'esito del giudizio, riuniti i giudizi, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. XXXXXdel XX/XX/2016, depositata il XX/XX/2016, accoglieva il ricorso "per quanto di ragione e come in motivazione".

L'Agenzia delle Entrate di Taranto con atto di appello notificato il XX/XX/2017 al sig. XXXX XXXX "già legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica "XXXXX XXXX XXX", all'Associazione sportiva dilettantistica "XXXX XXXX XXXX" presso il domicilio eletto e XX/XX/2017 per compiuta giacenza alla stessa Associazione presso la propria sede e depositato il XX/XX/2017, impugna la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 4 del DPR 633/1972, dell'art. 148 del DPR 917/1986 e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, richiamando, inoltre, le controdeduzioni svolte in primo grado.

Conclude, in accoglimento dell'appello, per la riforma della sentenza gravata e per la conferma dell'avvio di accertamento con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il sig. XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXX, si è costituito in giudizio in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica "XXXX XXXX XXXX", con controdeduzioni depositate il XX/XX/2017, eccependo:



1. inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992;



2. nel merito:

a) al mancato esercizio dell'opzione per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991;

b) sulla mancata redazione del rendiconto finanziario;

c) sull'art. 38 del c.c.

Propone, altresì, appello incidentale per le spese di lite poste a carico dell'Associazione per violazioni formali non contestate con l'avviso di accertamento.

Conclude, per il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, per la riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione delle spese di lite.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore ex art. 93, comma 1, del c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Con l'unico articolato motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza gravata per violazione dell'art. 4 del DPR 633/1972, dell'art. 148 del DPR 917/1986 e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992.

Sostiene che i giudici di primo grado hanno accolto le eccezioni della ricorrente, senza fornito adeguate spiegazioni per giustificare la loro decisione;
non hanno considerato gli aspetti formali della normativa di settore di cui agli articoli 148 del DPR 917/1986 e 90 della legge 289/2022, che sono determinanti per ottenere le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive. Inoltre, l'Associazione ricorrente:



1. non aveva, a suo tempo, esercitato l'opzione per usufruire del regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 (opzione fondamentale per usufruire delle agevolazioni fiscali);



2. non aveva effettuato il versamento trimestrale dell'Iva (fatto che sottolinea l'assenza anche di un comportamento concludente);



3. non aveva redatto il Rendiconto Finanziario;



4. aveva effettuato dal conto corrente bancario aperto presso il Monte dei Paschi una serie di prelevamenti in contanti senza una chiara individuazione del beneficiario.

Per cui il mancato adempimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle norme di settore comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

Sostiene, inoltre l'appellante, che il giudice di prime cure, ha ritenuto non applicabile l'articolo 38 del codice civile alla fattispecie con una motivazione non comprensibile, lasciando delle incertezze nella sua interpretazione. Contrariamente a quanto statuito, i rappresentanti legali degli enti non riconosciuti sono responsabili per le obbligazioni contratte dall'Ente stesso. Tale responsabilità non si estingue con la cessazione dell'Associazione o con la cessazione della carica del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente.

Sostiene, infine, l'appellante che la sentenza è affetta da motivazione apparente non avendo esplicitato le argomentazioni a base della decisione, violando l'articolo 36 del d.lgs. n. 546/92.

Eccepisce l'appellato:



1. inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992;



2. nel merito:

a) al mancato esercizio dell'opzione per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991;

b) sulla mancata redazione del rendiconto finanziario;

c) sull'art. 38 del c.c.

Sostiene l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Le censure di parte appellante non individuano articolate ragioni di doglianza, sono le risultanze di una copia e incolla delle risultanze del PVC e della memoria di costituzione, senza contrapporre al ragionamento ed alla sentenza dei giudici di primo grado puntuali e specifiche osservazioni dirette a confutare il fondamento logico-giuridico delle motivazioni esposte in sentenza poste a fondamento della decisione di accoglimento.

Nel merito, preliminarmente, sostiene che in base al principio della non contestazione di cui all'art. 115, comma 2 del c.p.c. le seguenti circostanze devono considerarsi provate in quanto non contestate nelle controdeduzioni depositate in primo grado dall'Ufficio:



1. sulla strutturazione dell'attività istituzionale (modalità di organizzazione dei corsi ed attività agonistiche);



2. non esiste alcuna divergenza di posizione degli associati in termini di diritti ed obblighi all'interno dell'Associazione Sportiva, nonché il rispetto del principio di democraticità e di effettività del vincolo associativo;



3. dagli atti dell'Associazione "XXXX XXXX XXXX", non è stata riscontrata la presenza di clausole o condizioni limitative in ordine all'esercizio del diritto di voto;



4. non risultano contestate -come si deduce in sentenza- le difformità delle previsioni statutarie dell'Associazione rispetto alle lettere da a) a f) del comma 8 dell'art. 148 del TUIR.

Sostiene, inoltre, in merito al mancato esercizio dell'opzione per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991 che comporterebbe - a dire dell'Ufficio Legale - la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n 398/1991, che la volontà da parte della contribuente di avvalersi del regime forfettario si desume, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 442/1997, dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, in particolare dalla circostanza di aver consegnato in sede di verifica esclusivamente il prospetto riepilogativo iva conforme al modello di cui al D.M. 11/2/1997.

Evidenzia sulla mancata redazione del rendiconto finanziario che ha esibito il rendiconto gestionale.

Quanto poi alla inapplicabilità dell'art. 38 del codice civile l'Ufficio non ha inteso contrapporre al ragionamento ed alla sentenza dei giudici di primo grado puntuali e specifiche osservazioni dirette a confutare il fondamento logico-giuridico delle motivazioni esposte in sentenza poste a fondamento della decisione di accoglimento.

Nel ricorso introduttivo la contribuente ha formalmente contestato la ritenuta sussistenza della responsabilità solidale ex art 38 c.c. in capo al rappresentante legale in ragione della semplice titolarità della carica rivestita alla data dell'accesso e prescindendo che dagli atti dell'Anagrafe Tributaria si evince che il sig. XXXXX ha assunto tale carica a far data dal 24/01/2012.

Peraltro, nessuna prova è stata fornita dall'Ufficio che lo stesso abbia agito a nome e per conto dell'Associazione nel periodo 2011.

Il Collegio ritiene preliminarmente scrutinare l'eccezione di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi