Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 29/10/2018, n. 2560
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L'accettazione con beneficio esclude la responsabilità degli eredi se non nei limiti dell'attivo ereditario e, pertanto, essi non sono legittimati al pagamento del debito tributario in capo al de cuius.
Non sortisce dunque effetti in capo a questi ultimi l'ingiunzione di pagamento ai medesimi notificata a fronte dei debiti tributari del de cuius in un momento successivo alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ma precedente alla loro spoliazione mediante cessio bonorum.
Sul provvedimento
Testo completo
In data 00 febbraio 2017 l'agenzia delle entrate di Modena notifica ai ricorrenti, coeredi di R. B., l'intimazione di pagamento nr. THHIPAU0000/2016 per la somma di euro 3.591 per l'anno di imposta 2009.
I fatti a presupposto della intimazione sono i seguenti:
1) In data 25 febbraio 2015 R. B. decedeva e gli eredi in data 7 febbraio 2017 accettavano l'eredità con beneficio d'inventario;
2) In data 17 febbraio 2017 veniva notificato ai contribuenti l'intimazione di pagamento sopra indicata per debiti tributari del de cuius.
3) In data 27 marzo 2017 gli eredi con atto notarile hanno effettuato la cessio bonorum ex art. 507 c.c.
Impugnata l'intimazione di pagamento, la Commissione di I grado rigettava il ricorso motivando che alla data del 17 febbraio 2017, i coeredi, sebbene avessero accettato