Commissione Tributaria Regionale Sardegna, sez. V, sentenza 26/02/2020, n. 70

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Sardegna, sez. V, sentenza 26/02/2020, n. 70
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Numero : 70
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO

Con atto ritualmente depositato in data 30 gennaio 2012 il signor xxxxx nato xxxxx, ha proposto appello avverso la sentenza numero 141/02/11 pronunciata in data 13 maggio 2011 e depositata in segreteria in data 13 giugno 2011 (r.g.r. numero 541/09) — con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito al diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva di euro 11.271,75 versata per la rivalutazione delle are edificabili al 10 gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 7 della legge numero 448/01 (finanziaria 2002), emesso dall'Agenzia delle Entrate di yyyyy, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.

I giudici dì prime cure, infatti, ritenevano che la richiesta di rimborso fosse stata presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi di cui all'articolo 38 comma 1 del d.p.r. numero 602/1973.

Il signor xxxxx proponeva quindi appello lamentando il fatto che la sentenza non prende in considerazione l'aspetto sostanziale della doppia imposizione sulla medesima base imponibile, circostanza che genera un ingiusto impoverimento del contribuente e un indebito arricchimento per l'Erario evidenziando che, nella fattispecie, non si deve fare riferimento al termine di 48 mesi previsti dall'articolo 38 comma 1 del d.p.r. numero 602/1973 quanto piuttosto applicare l'ipotesi "residuale" di cui all'articolo 21 comma 2 del decreto legislativo numero 546/1992.

L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello, la condanna dell'ufficio a disporre il rimborso della imposta sostitutiva, con vittoria delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente con atto di controdeduzioni protocollo numero 2012/22244 in data 5 marzo 2012

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