Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XIII, sentenza 19/04/2004, n. 6

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La sottoscrizione autografa ovvero, per i tributi locali, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, questa pero' con l'osservanza di quanto imposto dalla legge, riveste carattere sostanziale ed essenziale per la validit\ dell'atto di accertamento, non potendosi derogare alla previsione di cui all'art. 1, comma 87, L 28.12.1995, n. 549.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XIII, sentenza 19/04/2004, n. 6
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 6
Data del deposito : 19 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Pastificio M. Spa aveva presentato due ricorsi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Lucca contro due avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Lucca, ciascuno per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 riguardanti
il recupero della TARSU e relative sanzioni in relazione a locali occupati
per la propria attivita' dalla societa' contribuente in Ponte a Moriano,
comune di Lucca, via B. n. x. e n. y e' successivamente aveva presentato
altro ricorso contro l'iscrizione a ruolo della stessa TARSU per l'anno
2000, rappresentata da un avviso di pagamento, che la contribuente aveva
ritenuto una cartella di pagamento, emesso dal competente Concessionario del
Servizio Riscossione Tributi con il quale veniva richiesto il pagamento del
maggior tributo accertato con i criteri di cui agli accertamenti precedenti.
Nei primi due ricorsi, riguardanti gli avvisi di accertamento della TARSU
per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, veniva eccepita l'illegittimita' degli
avvisi di accertamento perche':
1) erano stati emessi due distinti avvisi di accertamento riguardanti lo
stesso soggetto, lo stesso tipo di tributo ed il medesimo periodo di
riferimento, con violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93, raffigurandosi
cosi' due accertamenti parziali non ammessi per tale tipo di tributo;
2) era stato omesso l'invio dell'invito formale ad esibire o trasmettere
atti e documenti che avrebbero consentito alla contribuente di fornire i
dati necessari per l'esatta ricostruzione delle superfici imponibili, con
violazione dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93;
3) la firma a stampa degli avvisi di accertamento non risultava autorizzata
da provvedimento dingenziale, come richiede l'art. 1, comma 87, della legge
549/95;
4) gli avvisi di accertamento erano carenti di motivazione in quanto
mancavano gli elementi necessari per individuare le maggiori superfici
accertate e la loro destinazione, era stata inoltre effettuata una
motivazione per relationem essendo stati richiamati atti dell'Ufficio e la
scheda di rilevazione, non notificati;
5) non era stata eseguita alcuna verifica sulla effettiva produzione di
rifiuti ed alla loro tipologia, limitandosi a tassare le aree soltanto in
base al fatto della loro occupazione, invertendo in tal modo l'onere della
prova;
Nel merito contestava:
1) l'errata indicazione delle superfici utilizzate dalla ricorrente nonche'
il recupero a tassazione di mq. 5 di superficie dei locali mensa e sosteneva
la non tassabilita' dei locali adibiti a uffici amministrativi in quanto vi
si producevano rifiuti speciali e pericolosi smaltiti da ditte specializzate
e comunque non tassabili perche' facenti parte di un complesso industriale
che era sottratto alla tassazione ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. e),
del D.Lgs. 507/93;
2) l'errato accertamento delle superfici tassabili perche' erano state
comprese superfici estranee al processo produttivo (aree di manovra per gli
automezzi, giardini, ecc.).
Inoltre riteneva esclusa dalla tassazione l'area destinata alla produzione
industriale (art. 68 citato) nella quale venivano prodotti residui in parte
recuperati nel ciclo produttivo ed in parte venduti a terzi. Sosteneva che
anche il locale di deposito degli imballaggi non poteva essere soggetto a
tassazione a decorrere dal 1998 in quanto da tale anno era stato istituito
il contributo CONAI per lo smaltimento dei rifiuti da imballaggi.
Produceva a supporto due relazioni tecniche;
3) faceva presente che i rifiuti pericolosi e speciali, quali batterie, oli
esausti ecc. venivano smaltiti da ditte specializzate;
4) sosteneva che, comunque, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
prevista dal Regolamento adottato dal Comune il 7.8.1998 non avrebbe potuto
avere effetto che dall'anno successivo, facendo presente tuttavia
l'illegittimita' di tale provvedimento che non aveva previsto
l'assimilazione dei rifiuti per quantita', come richiesto dall'art. 21,
D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi).
Infine riteneva illegittima l'applicazione delle sanzioni non essendo stati
indicati gli elementi previsti dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/97 e
per non essere stata irrogata una sanzione unica per tutti gli anni
accertati tranne che per l'anno 1999 per il quale la sanzione non poteva
essere irrogata non essendo scaduto il termine per la dichiarazione di
variazione, scadente il 31.3.2000.
Conclusivamente la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullita' o
che venissero annullati gli accertamenti impugnati, in via subordinata
chiedeva che venissero riconosciute le riduzioni e le esclusioni previste
dalle norme in materia, con la riduzione delle pretese impositive ed in ogni
caso che venissero annullate le sanzioni. Con vittoria di spese ed onorari.
Quanto al ricorso relativo all'iscrizione a ruolo della TARSU per l'anno
2000 la contribuente eccepiva l'illegittimita' e quindi la nullita'
dell'iscrizione a ruolo non essendo stato emesso preventivamente un avviso
di accertamento e non essendo stati definiti gli accertamenti precedenti.
Eccepiva inoltre la mancanza di motivazione dell'atto impugnato.
Di conseguenza chiedeva che venisse dichiarata la nullita' dell'iscrizione a
ruolo ed in subordine chiedeva che venisse sospeso il processo in attesa
della definizione degli accertamenti precedenti.
Il Comune di Lucca si costituiva in giudizio e, relativamente ai ricorsi
contro gli avvisi di accertamento, sosteneva:
1) la correttezza della emissione di un unico avviso di accertamento per i
vari anni accertati in quanto per le diverse annualita' erano stati
specificati gli elementi che avevano determinato l'accertamento e con
riferimento alla emissione di due distinti avvisi di accertamento per le
stesse annualita' e per lo stesso soggetto chiariva che ogni avviso
riguardava superfici e categorie diverse;
2) che la rilevazione delle superfici imponibili si doveva inquadrare in una
piu' ampia operazione di censimento immobiliare;
3) che gli avvisi erano sufficientemente motivati contenendo tutti gli
elementi necessari al contribuente ai fini della sua difesa;
4) che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93
avendo applicato il comma 1 dello stesso art. 62 per il quale la tassa e'
dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti;
5) la tassabilita' delle superfici indicate nei due avvisi di accertamento
esponendo le varie norme succedutesi nel tempo e chiarendone la portata e la
vigenza;
6) riguardo all'osservazione della contribuente che il gettito del tributo
non poteva superare il costo del servizio citava il contenuto della
circolare ministeriale n. 154/E del 12.10.1998 che chiariva che la tassa
eventualmente pagata in eccesso non poteva sanare la posizione di coloro che
non avevano pagato;
7) che non sussistendo, nel caso in esame, il concorso formale di violazioni
ne la sussistenza della cosiddetta progressione non poteva essere applicato
ne' il comma 1 ne' il comma 2 dell'art. 12 del D.igs. 472/97.
Riteneva tuttavia che potesse essere applicato il comma 5 dell'art. 12
citato (applicazione della sanzione piu' grave aumentata dalla meta' al
triplo).
Con riferimento al ricorso contro l'iscrizione a ruolo il Comune faceva
presente che non si trattava di una cartella di pagamento, ma di un soltanto
di un avviso di pagamento, atto non impugnabile e chiedeva pertanto che il
ricorso venisse respinto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con sentenza n. 52/4/02
depositata il 23 agosto 2002, riuniva i ricorsi e respingeva quelli contro
gli avvisi di accertamento ad eccezione del periodo 22 maggio / 7 agosto
1998 per il quale i rifiuti non dovevano ritenersi soggetti a tassazione;
dichiarava improcedibile il ricorso contro l'avviso di pagamento e
determinava le sanzioni nella misura della sanzione base piu' un quarto ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97;
compensava, infine, le spese.
La Commissione di primo grado aveva infatti ritenuto infondate le eccezioni
in ordine al rito.
Nel merito riteneva che dovessero essere sottoposte a tassazione tutte le
superfici indicate negli avvisi di accertamento tenuto conto
dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, per legge fino al
22 maggio 1998 (data di entrata in vigore della legge 128/98) e dal 7 agosto
1998, per l'approvazione del Consiglio Comunale del Regolamento per i
servizi di smaltimento rifiuti.
Contro la sentenza di primo grado la societa' Pastificio M. Spa ha proposto
appello riproponendo tutti i motivi di opposizione agli avvisi di
accertamento gia' esposti nei ricorsi introduttivi e contestando le
motivazioni con le quali i primi giudici avevano respinto tutte le eccezioni
della contribuente.
La societa' contribuente tuttavia nulla oppone alla decisione di primo grado
sul punto in cui viene dichiarato improcedibile il ricorso contro
l'iscrizione al ruolo della TARSU per l'anno 2000 in quanto proposto non
contro la cartella di pagamento, ma contro un avviso di pagamento, atto
questo non impugnabile.
Soltanto nelle conclusioni dell'appello include anche l'anno 2000 tra i
periodi di imposta per i quali le superfici adibite ad attivita' produttiva
non avrebbero dovuto essere considerate ai fini della TARSU.
In particolare la societa' appellante insiste sulla inidoneita' della
sottoscrizione degli avvisi di accertamento e contesta quanto sostenuto dai
giudici di primo grado circa la regolarita' della sottoscrizione degli
avvisi di accertamento con la stampa del nome del funzionario, i quali
avevano ritenuto che fosse gia' autorizzata dalla legge e che la mancanza
del provvedimento dirigenziale con l'indicazione del nominativo del
funzionario non avesse rilevanza sotto il profilo sostanziale.
Quanto alle sanzioni invoca il principio di non punibilita' di cui all'art.
6, comma 2, del D.Lgs. 472/97 nonche' la nullita' dell'irrogazione per la
mancanza di motivazione del relativo provvedimento.
Conclusivamente l'appellante chiede in tesi che venga dichiarata
l'inammissibilita' e/o la nullita' o l'annullabilita' degli avvisi di
accertamento perche' illegittimi per violazione di legge. In ipotesi chiede
che venga dichiarata la nullita' o l'annullamento degli avvisi di
accertamento perche' emessi in carenza di potere impositivo e comunque
perche' illegittimi ed infondati. In subordinata ipotesi chiede che vengano
riconosciute le riduzioni e le esclusioni previste dalla legge e/o dai
regolamenti comunali ed in ogni caso che vengano annullate le sanzioni
irrogate. Con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Lucca si e' costituito in giudizio respingendo puntualmente le
eccezioni della contribuente, come peraltro era stato gia' fatto nel corso
del giudizio di primo grado. In particolare, riguardo alla mancanza della
sottoscrizione autografa degli avvisi di accertamento, richiama l'art. 1,
comma 87, della legge 28.12.1995, n. 549, che ha stabilito che la firma
autografa puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile qualora gli atti siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati.
Sostiene inoltre che non sussiste la lamentata assenza del provvedimento
dirigenziale per la indicazione del nominativo da apporre sugli atti essendo
costituita dalla determinazione dirigenziale n. 97 del 18.9.1998 con la
quale era stato designato il funzionario responsabile alla gestione del
tributo, con autorizzazione quindi anche alla firma degli atti connessi,
secondo le previsioni dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93.
Nell'atto di costituzione in giudizio il Comune di Lucca propone anche un
appello incidentale contro la decisione di primo grado sulla non debenza
della TARSU per il periodo 22 maggio/7 agosto 1998, che ritiene una
forzatura in quanto il Comune ed anche gli utenti, in quel periodo, non
hanno certamente potuto modificare le modalita' di espletamento del
servizio. Con appello incidentale viene contestato anche il punto in cui la
sentenza appellata dispone l'applicazione di una sanzione unica aumentata di
un quarto.
Il Comune infatti sostiene l'inesistenza, nel caso di specie, dei requisiti
della sanzione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97.
Il Comune di Lucca conclude chiedendo che venga respinto l'appello
principale e che sia confermata la sentenza di primo grado con le sole
modifiche costituite dal dichiarare dovuta la tassa anche per il periodo 22
maggio/7 agosto 1998 e dal non riconoscere l'applicabilita' della sanzione
unica aumentata di un quarto, con la conseguente conferma delle sanzioni
irrogate. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che mancando, sugli avvisi di
accertamento, la sottoscrizione autografa del funzionario responsabile della
gestione del tributo, questa, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge
28.12.1995, n. 549, poteva essere sostituita dalla indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile. Tuttavia io stesso comma 87 dispone
che "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti
in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un
apposito provvedimento di livello dirigenziale".
Nel caso di specie, al momento della notificazione degli avvisi di
accertamento, avvenuta il 29 dicembre 1999, l'apposito provvedimento
dirigenziale era inesistente. Infatti con il provvedimento dirigenziale n.
97 del 18.9.1998, citato dal Comune di Lucca, vengono delegate ad un
funzionario "le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale di tutti i tributi comunali vigenti, con
riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 11 dei D.Lgs.
30.12.1992, n. 504 nonche' dagli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. 15.11.1993, n.
507". Per quanto riguarda la questione in esame detto provvedimento e' stato
adottato in relazione a quanto disposto dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93 in
relazione al potere del funzionario designato di sottoscrivere gli avvisi ed
i provvedimenti relativi.
Appare ovvio che la sottoscrizione di cui all'art. 74 citato non possa
essere che autografa. Il provvedimento dirigenziale n. 97 del 18.9.1998 non
puo' quindi sostituire l'apposito provvedimento dirigenziale previsto
dall'art. 1, comma 87, della legge 549/95. Risulta infatti che quest'ultimo
provvedimento sia stato adottato soltanto con la determinazione n. 141 del
6.6.2000, con la quale, in ossequio, appunto, all'art. 1, comma 87, della
legge 549/95, vengono individuati, per ogni tributo, i nominativi dei vari
funzionari "per la loro indicazione a stampa sugli avvisi di liquidazione e
accertamento prodotti con sistemi informativi automatizzati".
Questo Collegio ritiene che, per un atto quale l'avviso di accertamento, la
sottoscrizione autografa ovvero, per i tributi locali, l'indicazione a
stampa del nominativo del funzionario responsabile, pero' con l'osservanza
di quanto imposto dalla legge, rivesta carattere sostanziale e sia
essenziale per la validita' e la legittimita' dell'atto stesso. Non si puo'
infatti derogare da una precisa disposizione di legge quale, nel caso in
esame, l'art. 1, comma 87, della legge 549/95.
Le assorbenti considerazioni sopra svolte, che conducono all'annullamento
degli avvisi di accertamento impugnati in quanto carenti della
sottoscrizione autografa del funzionario preposto ex art. 74, D.Lgs. 507/93
alla gestione del tributo TARSU, ma riportanti soltanto il nominativo a
stampa di un funzionario, pero' non legittimato all'uopo per l'inesistenza
dell'apposito decreto dirigenziale previsto dall'art. 1, comma 87, della
legge 549/95, esimono il Collegio dall'esaminare gli altri motivi
dell'appello principale e di quello incidentale.
L'appello di parte contribuente va quindi accolto in relazione agli avvisi
di accertamento per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 che vanno annullati e
va invece respinto l'appello incidentale del Comune di Lucca. Va inoltre
confermata la sentenza di primo grado in punto di improcedibilita' del
ricorso avverso gli avvisi di pagamento della TARSU per l'anno 2000 emessi
dal Concessionario della riscossione tributi, non essendo tali atti
impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
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