Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. III, sentenza 04/03/2021, n. 317

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. III, sentenza 04/03/2021, n. 317
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Numero : 317
Data del deposito : 4 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con appello depositato in data 20/10/2017 presso questa Commissione Regionale il Sig. M.S., n. q. di legale rappresentante/amministratore di fatto della società U., impugna la sentenza n. XX/3/2017 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva respinto il proprio ricorso avverso l'atto di recupero n. xxxxxxxx/2014, riguardante il pagamento della somma di euro 282.299,019, di cui euro 90.709,91 per quota capitale, finalizzato al recupero di un credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2011 e 2014 da parte della società U.

Deduce nell'atto di appello il ricorrente la erroneità della sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l'effettiva esistenza dei crediti maturati che seppure esposti nella dichiarazione dell'anno 2011, andavano ugualmente riconosciuti.

Conclude con la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.

Con successiva memoria in data 20/10/2017 il ricorrente produce copia di conferimento di incarico di rappresentanza ed assistenza nei confronti degli Avv.ti M.M. e F.P., eleggendo domicilio presso il loro studio in Modena via xxxxxxx n. xx.

L'Agenzia ha presentato appello incidentale, rilevando che l'appello doveva considerarsi inammissibile, in quanto il contribuente Sig. S.M. si era costituito in proprio, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 546/1992, non essendo in presenza delle condizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Nel merito ha rilevato la infondatezza dei motivi dedotti, atteso che dalla copiosa documentazione in atti era evidente la riconducibilità della società U. al Sig. S., sostenendo che correttamente i Giudici di prime cure avevano respinto il ricorso non avendo il ricorrente prodotto documentazione in merito agli assunti difensivi dedotti negli atti prodotti.

Ha chiesto, altresì, la condanna alle spese di giudizio.

All' udienza camerale odierna la Commissione trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata la richiesta di inammissibilità dell'appello, perché sottoscritto dalla parte personalmente, trattandosi di una controversia di valore superiore ad euro 2.582,00.

L'assunto, a giudizio del Collegio, non va condiviso.

Va osservato che, componendo il contrasto insorto

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