Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. I, sentenza 07/04/2021, n. 386
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Ai fini del rimborso IVA ai sensi dell'articolo 30 d.p.r. 633/72 derivante dall'acquisto di beni ammortizzabili, l'acquisto" in costruendo" di beni ammortizzabili ancorché fatturati alla società di leasing non configurano cessioni di beni ammortizzabili ai fini della decorrenza del contratto di leasing -lease back-. Ai fini tributari il contratto decorre dalla data in cui iniziano a decorrere i canoni di locazione periodo coincidente con il collaudo, la consegna e la stipula delle garanzie relative al contratto di leasing (lease back). È legittimo quindi richiedere il rimborso IVA da parte del cedente per il periodo di imposta 2008 relativamente a beni ammortizzabili concessi in uso con un contratto di leasing -lease back- con decorrenza 2009
Sul provvedimento
Testo completo
Con tempestivo atto di appello del 29.05.2015 l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Ancona ha impugnato la sentenza numero 1158/02/2014 pronunciata dalla commissione tributaria provinciale di Ancona in data 23.06.2014;
depositata in data 04.12.2014, attraverso cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso avverso l'atto di contestazione e irrogazione di sanzione per indebito rimborso IVA per il periodo di imposta 2009 chiedendo la riforma integrale della sentenza con la conferma dell'atto impositivo impugnato con la vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio. In data 07.08.2015 si è costituita in giudizio l'appellata società chiedendo ex adverso il rigetto dell'atto di appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi. In data 17.06.2015 si è costituita in giudizio X assicurazioni spa quale, fideiussore, garante a prima richiesta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in questo processo intervenuto come parte terza ex art. 14 d.lgs. 546/92 chiedendo: il rigetto dell'appello;
la conferma della sentenza impugnata ed il conseguente annullamento dell'atto di contestazione impugnato no xxxxxxx/2013;
il rimborso delle somme erogate per effetto dell'atto impugnato ammontanti ad euro 89.366,54 oltre agli interessi di legge maturati e maturandi fino all'effettivo rimborso. Resistono nelle posizioni processuali, le parti mediante rispettivi depositi telematici di memorie illustrative;
nessuna delle parti ha richiesto la trattazione in pubblica udienza. Nel merito la questione decisa riguarda l'applicazione di una sanzione pari ad euro 75.000,00 irrogata ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 per avere la società T srl chiesto ed ottenuto il rimborso per il periodo di imposta 2009, ai sensi dell'articolo 30 d.p.r. 633/72, della complessiva somma di euro 250.000,00 dell'imposta sul valore aggiunto IVA pagata per l'acquisto di beni ammortizzabili. L'agenzia delle entrate nell'atto di contestazione notificato sostiene che nel periodo di imposta 2009 il bene ammortizzabile era già stato ceduto a terzi e che, quindi, la società T srl non era nella condizione giuridica di richiedere il rimborso dell'Iva pagata per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili (articolo 30 d.p.r. 633/72). Insorge la società contro il predetto atto precisando che il bene strumentale ammortizzabile generatore del credito va chiesto a rimborso, era, altresì, oggetto di contratto di lease back in costruendo negli anni 2007, 2008 e 2009, stipulato tra la T srl e la società di leasing M S.p.A. in data 19.07.2007 con impegno alla cessione a M spa la proprietà dell'intero impianto in una fase successiva alla stipula;
da cui la piena efficacia del contratto di lease back e decorrenza dei canoni di locazione finanziaria Questa commissione letti tutti