Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 30/12/2021, n. 1031
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Il trasferimento di beni in seguito a sentenza dichiarativa di revoca della donazione è soggetto ad imposta proporzionale e non ad imposta fissa.
Nel caso della revocazione della donazione, infatti, non ci si trova di fronte ad una sentenza dichiarativa di un vizio genetico del negozio a titolo gratuito e nemmeno ad una risoluzione contrattuale, bensì ad una statuizione giudiziale, di carattere costitutivo ed eccezionale, che provoca un effetto traslativo di segno opposto rispetto a quello cagionato dalla donazione revocata.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 n. 131; Art. 800 e seg. c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2019, M.M. ricorreva avverso avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, relativo ad Imposta di Registro, in relazione alla sentenza n. 1872 del 06.07.2017 del Tribunale di Genova, lamentando quanto segue:
Violazione dell'art. 7, l. 27.7.2000, n. 212, dell'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 54, t.u. imp. reg., poiché l'atto impugnato si limitava a riportare gli estremi della sentenza del Tribunale di Genova soggetta a tassazione, senza allegarla.
Violazione dell'art. 7, l. 212/2000, dell'art. 3, l. 241/1990, degli artt. 43, 51 e 52, t.u. imp. reg., in quanto l'Ufficio aveva proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base imponibile di euro 160.000,00, senza indicare i criteri di calcolo e di accertamento di siffatto valore, che l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere al contribuente.
Violazione dell'art. 801 c.c. e dell'art. 8, lett. a) e lett. b) dell'Allegato, Parte I, t.u. imp. reg., in quanto la sentenza tassata aveva dichiarato la revocazione della donazione indiretta effettuata dal marito della ricorrente in favore di quest'ultima e quindi non aveva operato alcun trasferimento immobiliare, dovendosi intendere quale sentenza di mero accertamento di un diritto di credito del donante e, come tale, soggetta all'imposta fissa.
Violazione degli artt. 801 e 2909 c.c. e dell'art. 8 lett. e) dell'Allegato, Parte I, t.u. imp. reg., dovendosi applicare analogicamente tale ultima disposizione, che sottopone ad imposta fissa le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 253 del 29.6.2020, rigettava il ricorso rilevando che la sentenza tassata aveva realizzato una retrocessione traslativa dell'immobile precedentemente donato.
Proponeva appello M.M. riproponendo i medesimi motivi posti a fondamento dell'originario ricorso.
Si costituiva l'Agenzia, contestando l'appello di M.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo di appello si osserva che in tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st. contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata (Cass. Sez. VI-5, 9344/2021).
Nel caso, concernendo la sentenza registrata proprio l'appellante, ella non può affermare di non averne potuto ricevere piena conoscenza.
Sul secondo e terzo motivo di appello si osserva quanto segue:
Nel caso della revocazione della donazione occorre tenere presente che non ci si trova di fronte ad una sentenza dichiarativa di un vizio genetico del negozio a titolo gratuito come per il caso della nullità o dell'annullamento (art. 1445 c.c.) la quale comporta il mero accertamento della invalidità dello stesso e della sua inidoneità ai trasferimenti patrimoniali pattuiti.
Con la conseguente assenza, in tale ipotesi, di un effetto di retrocessione o di traslazione inversa rispetto al negozio nullo od annullabile (Cass. Sez. I, 4882/1988).
Nemmeno ci si trova di fronte ad una risoluzione contrattuale che, per espressa previsione di legge, riveste effetto retroattivo (art. 1458 c.c.).
La revocazione della donazione richiede, invece, una statuizione giudiziale, di carattere costitutivo, che, a seguito di un episodio della vita sopravvenuto, non prevedibile e del tutto estraneo al rapporto contrattuale (ingiuria grave, sopravvenienza o ignoranza dell'esistenza di figli etc.), provoca un effetto traslativo di segno opposto rispetto a quello cagionato dalla donazione revocata.
Non vi è motivo alcuno per estendere gli effetti della dichiarazione di nullità, della pronuncia di annullamento o della risoluzione ad un istituto, di carattere indubbiamente eccezionale, concepito per tutelare il patrimonio di quel donante colpito da comportamenti del donatario stridenti, anche eticamente, con la liberalità ricevuta e che non vi sarebbe motivo di permettergli di conservare. Ovvero per consentire al donante, che si era risolto alla sua liberalità in assenza di figli da accudire e sostentare, di adempiere a doveri genitoriali imprevisti al momento della donazione.
L'eccezionalità dell'istituto della revocazione della donazione emerge nella sua evidenza allorché si rifletta sul principio generale secondo il quale non è possibile far venir meno, unilateralmente, un contratto che ha ormai sortito definitivamente i suoi effetti.
Parimenti, non è paragonabile l'istituto in argomento nemmeno alla risoluzione per verificarsi di una condizione risolutiva (es. inadempimento del modo;art. 793, comma 3, c.c. o pattuizione della condizione di riversibilità;art. 791 c.c.), la cui retroattività è espressamente prevista dalla legge (art. 1360 c.c. Art. 792 c.c. nel caso della donazione con patto di riversibilità).
Non è casuale, d'altronde, che l'art. 807, comma 2, c.c. e l'art. 808, comma 1, c.c. facciano salvi gli acquisti dei terzi del bene donato, intervenuti prima della domanda di revocazione, a meno questa non sia stata antecedentemente trascritta. Essi, infatti, hanno acquistato a domino, ché tale era il loro dante causa e donatario, al momento della vendita. Mentre, al contrario, la risoluzione della donazione per il verificarsi della condizione risolutiva travolge anche gli acquisti dei terzi (art. 792, comma 1, c.c.).
Sostanzialmente, la revocazione di cui all'art. 800 c.c. costituisce una causa di inefficacia sopravvenuta della donazione, con effetto traslativo inverso rispetto a questa.
La restituzione dei frutti, disposta dall'art. 808, comma 1, c.c., si spiega con il carattere meramente obbligatorio della retroattività della revocazione della donazione.
Quanto ai dati relativi al valore dell'immobile oggetto di donazione indiretta e, poi, di revocazione essi non potevano che essere noti alla contribuente, acquirente dell'immobile stesso e pertanto, a suo tempo, dichiarante del relativo valore.
La novità della controversia induce alla compensazione delle spese.