Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 30/12/2021, n. 1031
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il trasferimento di beni in seguito a sentenza dichiarativa di revoca della donazione è soggetto ad imposta proporzionale e non ad imposta fissa.
Nel caso della revocazione della donazione, infatti, non ci si trova di fronte ad una sentenza dichiarativa di un vizio genetico del negozio a titolo gratuito e nemmeno ad una risoluzione contrattuale, bensì ad una statuizione giudiziale, di carattere costitutivo ed eccezionale, che provoca un effetto traslativo di segno opposto rispetto a quello cagionato dalla donazione revocata.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 n. 131; Art. 800 e seg. c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2019, M.M. ricorreva avverso avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, relativo ad Imposta di Registro, in relazione alla sentenza n. 1872 del 06.07.2017 del Tribunale di Genova, lamentando quanto segue:
Violazione dell'art. 7, l. 27.7.2000, n. 212, dell'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 54, t.u. imp. reg., poiché l'atto impugnato si limitava a riportare gli estremi della sentenza del Tribunale di Genova soggetta a tassazione, senza allegarla.
Violazione dell'art. 7, l. 212/2000, dell'art. 3, l. 241/1990, degli artt. 43, 51 e 52, t.u. imp. reg., in quanto l'Ufficio aveva proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base imponibile di euro 160.000,00, senza indicare i criteri di calcolo e di accertamento di siffatto valore, che l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere al contribuente.
Violazione dell'art. 801 c.c. e dell'art. 8, lett. a) e lett. b) dell'Allegato, Parte I, t.u. imp. reg., in quanto la sentenza tassata aveva dichiarato la revocazione della donazione indiretta effettuata dal marito della ricorrente in favore di quest'ultima e quindi non aveva operato alcun trasferimento immobiliare, dovendosi intendere quale sentenza di mero accertamento di un diritto di credito del donante e, come tale, soggetta all'imposta fissa.
Violazione degli artt. 801 e 2909 c.c. e dell'art. 8 lett. e) dell'Allegato, Parte I, t.u. imp. reg., dovendosi applicare analogicamente tale ultima disposizione, che sottopone ad imposta fissa le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 253 del 29.6.2020, rigettava il ricorso rilevando che la sentenza tassata aveva realizzato una retrocessione traslativa dell'immobile precedentemente donato.
Proponeva appello M.M. riproponendo i medesimi motivi posti a fondamento dell'originario ricorso.
Si