Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VIII, sentenza 08/05/2015, n. 4294

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Non sussiste per il Contribuente alcun obbligo di opporre all'Ufficio già in sede di inizio di accessi gli effetti preclusisi ed istintivi dello "Scudo fiscale". In altre parole il Contribuente ben può opporre lo "Scudo" per la prima volta anche in fase contenziosa, giacchè l'introduzione di un termine per il riconoscimento degli effetti dello "Scudo" non risulta essere stato previsto. L'art. 14, comma 6, del D.L. n. 350/2001, infatti, in ordine ai ricordati effetti preclusivi del rimpatrio rispetto ad ogni accertamento dell'Amministrazione finanziaria, si limita a stabilire che in caso di accertamento, i Contribuenti interessati "possono" opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo, lasciando in tal modo intendere che l'interesse propetto dalla disposizione non è quello delFisco, ma quello di colui che ha rimpatriato o regolarizzato. In altri termini, dietro a quel "possono" sta l'idea secondo la quale spetta alla persona fisica o all'ente la decisione sul se e sul quando esibire la dichiarazione riservata, sulla base delle stesse valutazioni di opportunità che hanno ispirato la decisione di aderire alla disciplina dello "Scudo".

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VIII, sentenza 08/05/2015, n. 4294
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Campania
Numero : 4294
Data del deposito : 8 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

La parte Contribuente in primo grado ha impugnato un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73. La parte Contribuente ha lamentato, tra l'altro, il difetto del preventivo contraddittorio e la giustificazione degli incrementi patrimoniali attraverso il cd. "Scudo fiscale". La Ctp ha accolto il ricorso evidenziando la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, a mezzo del quale il Contribuente avrebbe potuto opporre lo "Scudo fiscale" di cui si è comunque avvalso in giudizio. L'Ufficio propone appello lamentando che la Ctp avrebbe errato la decisione non considerando :



1. la corretta instaurazione del preventivo contraddittorio a mezzo invito notificato in data 7.1 1.2012 (già allegato in primo grado - doc. 3);



2. la preclusione, in presenza di invito al contraddittorio, in capo alla Ctp di prendere in esame documenti o atti non tempestivamente esibiti nella fase del contraddittorio ma prodotti solo nella fase contenziosa (come, nella specie, la dichiarazione di "Scudo fiscale");



3. che lo "Scudo Fiscale", essendo relativo all'anno 2009, non può valere per accertamenti di incrementi patrimoniali afferenti annualità precedenti;
il Contribuente avrebbe dovuto cioè dimostrare che le spese individuate dall'Ufficio (per gli anni 2007 e 2008) erano state sostenute proprio con le attività finanziarie rientrate dall'estero soltanto nel 2009. Resiste il Contribuente con varie argomentazioni chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Osserva in particolare che la Ctp ha motivato anche sulla irrazionalità di aver considerato il reddito complessivo del nucleo familiare per ricostruire quello di esso ricorrente, ed in relazione a tale profilo invoca il giudicato interno. Contesta poi che il mero invito a produrre documenti possa essere elevato ad una vera e propria instaurazione del contraddittorio, trattandosi di una fase semmai "successiva" alla produzione di documenti, nella quale le parti si incontrano e si confrontano. In ultimo osserva che la legge di riferimento in materia di "Scudo fiscale" prevede espressamente la preclusione di qualsivoglia accertamento per i periodi di imposta per i quali non è ancora scaduto il relativo termine. Poiché la regolarizzazione è avvenuta in data 11.11.2009, gli effetti preclusivi non possono che retroagire anche alle annualità in esame, trattandosi peraltro di una normativa di rango speciale. Lamenta infine la assoluta novità e inammissibilità della

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