Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 442

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Non sussiste alcun obbligo per il fornitore di addebitare ai propri clienti il contributo PolieCo pagato al Consorzio al fine di computare una maggiore IVA a favore dell'Erario, né tanto meno questo obbligo può sussistere allorquando il contribuito in questione, a monte dell'operazione commerciale, non sia stato neppure versato al Consorzio. E, invero, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 la base imponibile dell'Iva è costituita dai corrispettivi delle cessioni o delle prestazioni accessorie imponibili, sicchè sono gli stessi che rilevano ai fini della contestazione di una Iva maggiore rispetto a quanto versato dal soggetto passivo di imposta. In assenza di tale prova, l'accertamento condotto dall'Ufficio diventa infondato.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 442
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 442
Data del deposito : 23 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con ricorso depositato in data 11 giugno 2009 la

C.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante sig.

B. A., ha impugnato l'avviso di accertamento n.

R9Q030100027 con il quale l 'Agenzia delle Entrate di Urbino, sulla

base di un verbale redatto dal Comando Nucleo Regionale Polizia

Tributaria Marche, ha accertato la mancata iscrizione della predetta

Società al Consorzio P., ed il conseguente omesso versamento

del contributo, soggetto ad IVA, al Consorzio suddetto in relazione alla

quantità di tubi in polietilene prodotti e venduti dal 2000 al 2004 e

conseguentemente ha accertato una maggiore IVA, calcolata

sull'imponibile relativo al contributo obbligatorio dovuto dalla Società per

l'esercizio 2004, in ragione di ? 107.109.00, oltre a sanzioni per pari

importo ed interessi per ? 11 903.04.

Con sentenza n. 26811/09 del 24 novembre 2009 la

Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, esaminati partitamente i

quattro motivi si ricorso sviluppati dalla ricorrente nonché l'ulteriore

doglianza formulata nel merito in ordine alla determinazione della

misura del contributo dovuto al consorzio, ha respinto il gravame con

compensazione delle spese per la complessità della fattispecie

unitamente alle reiterate modificazioni normative succedutesi in

materia.

Avverso la decisione di primo grado la Società C.

S.p.A, ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) i beni prodotti

dall'appellante. essendo durevoli, ai sensi dell'art. 48 del decreto

legislativo n. 22 del 1997, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al

Consorzio;
2) ai sensi dell'art. 10 del dl. n. 355 del 24 dicembre 2003,

convertito con modificazioni in I. n 47 del 27 febbraio 2004, l'obbligo di

iscrizione al consorzio e del versamento dei relativi contributi decorre

dal 31 marzo 2004;
3) ai sensi del T.U. ambientale, introdotto dal

decreto legislativo n. 152 del 2006, per le Società come l'appellante non

esiste più l'obbligo di iscrizione al Consorzio anche per i periodi

successivi al 31 marzo 2004;
4) infondatezza dell'accertamento ai fini

IVA per carenza assoluta del presupposto e, 5) errata determinazione

del contributo dovuto al Consorzio.

Con sentenza n. 55/1/11 del 10 febbraio 2011 la Commissione

Tributaria Regionale Marche ha accolto parzialmente l'appello

escludendo dal computo del contributo al Consorzio P. V.

sulle materie prime e dichiarando non dovute le sanzioni con conferma

nel resto della decisione impugnata e con compensazione delle spese

di giudizio.

La decisione è motivata dalla specifica considerazione che

l'anno fiscale di riferimento è il 2004 che ricade sotto gli effetti del

Codice ambientale il cui ari. 266, comma 6, stabilisce che fatti salvi gli

effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla

data di pubblicazione del presente decreto (29 aprile 2006) non trovano

applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48,

comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo o. 22/199 7. nonché

le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, com,ni



6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi

dopo il 31 marzo 2004.

Secondo il Collegio, dall'interpretazione letterale della suddetta

norma discende che, per l'anno 2004, l'appellante era tenuta

all'iscrizione al P. ed a versare allo stesso il contributo

prescritto, scomputando dallo stesso l'IVA relativa alle sole materie

prime, mentre non erano dovute le sanzioni, essendo di tutta evidenza

che dal 2006 l'appellante medesima non sarebbe più tenuta

all'iscrizione ed al versamento del contributo, posto che i beni dalla

stessa prodotti siano da considerarsi effettivamente durevoli e che

l'appellante dimostri di provvedere per suo conto allo smaltimento dei

residui di produzione (ma tale assunto non riguarda l'anno in

questione).

Avverso detta sentenza d'appello la C. S.p.A. ha

proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 luglio - 1° agosto 2011,

affidato a quattro motivi con il primo dei quali denuncia, in relazione

all'art. 360, primo comma, n 3, c.p.c., la violazione degli artt. 44 e 48 de

decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto decreto R) nonché

dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico delle

norme ambientali), con riguardo all'insussistenza delobbligo di

iscrizione al consorzio P.;
con il secondo motivo la ricorrente

denuncia la violazione degli artt. 10 del d.l. n. 355 del 2004, convertito

con modificazioni dalla I. n. 47 del 2004, e dell'art. 266 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 con riguardo alla insussistenza dell'obbligo di

iscrizione al predetto Consorzio: con il terzo motivo di ricorso la

C. denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,

c.p.c.. l'omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza dell'obbligo della

ricorrente di addebitare ai propri clienti il contributo eventualmente

pagato al Consorzio: il quarto motivo di ricorso è stato prospettato in via

meramente subordinata al mancato accoglimento del terzo.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale

assumendo la erroneità della sentenza di appello sia nella parte in cui

esclude dal computo il contributo sulle materie prime in polietilene sia

nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni.

La Sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione, con

sentenza n. 18390 del 18 settembre 2015, ha rigettato il primo motivo di

ricorso principale, ha accolto il secondo limitatamente al periodo dal i

gennaio al 31 marzo 2004 per il quale non sussisteva l'obbligo di

iscrizione dal Consorzio e di pagamento del contributo, ed ha accolto il

terzo motivo in quanto il giudice di secondo grado non ha emesso

alcuna pronuncia. neppure implicita, al riguardo alla sussistenza o

meno dell'obbligo della ricorrente di addebitare ai propri clienti il

contributo eventualmente pagato al Consorzio con la precisazione che

l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta

l'assorbimento del quarto, relativo alla pretesa insussistenza in base

alla vigente normativa sull'IVA dell'obbligo della ricorrente di addebitare

ai propri clienti e, quindi. di indicare in fattura, in via di rivalsa,

assoggettandolo ad IVA, il contributo dovuto al Consorzio e mai a

questo versato proprio perché prospettato in via subordinata al

mancato accoglimento del terzo.

Quanto all'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle

Entrate, il giudice della legittimità ne afferma la ammissibilità, così

contrastando la relativa eccezione formulata dalla ricorrente principale.

contestualmente sostenendo che il complesso motivo del ricorso

incidentale è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso

principale (omessa pronuncia sull'esistenza del presupposto IVA)

considerato che il motivo di appello incidentale rileva solo se il giudice

di appello, superando la rilevata omissione di pronuncia, accerti la

sussistenza nella specie del presupposto dell'IVA: conclusivamente

dispone il rinvio della causa, in relazione ai motivi accolti ed assorbiti, a

questa Commissione Tributaria regionale delle Marche perché, in

diversa composizione, si pronunci anche per le spese del giudizio di

legittimità dovendosi al riguardo precisare che i giudici di primo grado e

quelli di appello hanno compensato le spese dei primi due gradi di

merito con pronunce che, in parte qua, non sono state specificamente

gravate.

Con atto depositato in data 16 marzo 2016 la C.

S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. B. A.,

rappresentata e difesa dal dottore commercialista G. A. e

dall'avv. E. M. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio ha riassunto il giudizio e, dopo

aver ripercorso le precedenti fasi, si sofferma preliminarmente sulla

decorrenza dell'obbligo della Società di iscrizione al Consorzio

P. la cui sussistenza è confermata dalla Corte di Cassazione

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