Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 442
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Non sussiste alcun obbligo per il fornitore di addebitare ai propri clienti il contributo PolieCo pagato al Consorzio al fine di computare una maggiore IVA a favore dell'Erario, né tanto meno questo obbligo può sussistere allorquando il contribuito in questione, a monte dell'operazione commerciale, non sia stato neppure versato al Consorzio. E, invero, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 la base imponibile dell'Iva è costituita dai corrispettivi delle cessioni o delle prestazioni accessorie imponibili, sicchè sono gli stessi che rilevano ai fini della contestazione di una Iva maggiore rispetto a quanto versato dal soggetto passivo di imposta. In assenza di tale prova, l'accertamento condotto dall'Ufficio diventa infondato.
Sul provvedimento
Testo completo
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2009 la
C.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante sig.
B. A., ha impugnato l'avviso di accertamento n.
R9Q030100027 con il quale l 'Agenzia delle Entrate di Urbino, sulla
base di un verbale redatto dal Comando Nucleo Regionale Polizia
Tributaria Marche, ha accertato la mancata iscrizione della predetta
Società al Consorzio P., ed il conseguente omesso versamento
del contributo, soggetto ad IVA, al Consorzio suddetto in relazione alla
quantità di tubi in polietilene prodotti e venduti dal 2000 al 2004 e
conseguentemente ha accertato una maggiore IVA, calcolata
sull'imponibile relativo al contributo obbligatorio dovuto dalla Società per
l'esercizio 2004, in ragione di ? 107.109.00, oltre a sanzioni per pari
importo ed interessi per ? 11 903.04.
Con sentenza n. 26811/09 del 24 novembre 2009 la
Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, esaminati partitamente i
quattro motivi si ricorso sviluppati dalla ricorrente nonché l'ulteriore
doglianza formulata nel merito in ordine alla determinazione della
misura del contributo dovuto al consorzio, ha respinto il gravame con
compensazione delle spese per la complessità della fattispecie
unitamente alle reiterate modificazioni normative succedutesi in
materia.
Avverso la decisione di primo grado la Società C.
S.p.A, ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) i beni prodotti
dall'appellante. essendo durevoli, ai sensi dell'art. 48 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al
Consorzio;
2) ai sensi dell'art. 10 del dl. n. 355 del 24 dicembre 2003,
convertito con modificazioni in I. n 47 del 27 febbraio 2004, l'obbligo di
iscrizione al consorzio e del versamento dei relativi contributi decorre
dal 31 marzo 2004;
3) ai sensi del T.U. ambientale, introdotto dal
decreto legislativo n. 152 del 2006, per le Società come l'appellante non
esiste più l'obbligo di iscrizione al Consorzio anche per i periodi
successivi al 31 marzo 2004;
4) infondatezza dell'accertamento ai fini
IVA per carenza assoluta del presupposto e, 5) errata determinazione
del contributo dovuto al Consorzio.
Con sentenza n. 55/1/11 del 10 febbraio 2011 la Commissione
Tributaria Regionale Marche ha accolto parzialmente l'appello
escludendo dal computo del contributo al Consorzio P. V.
sulle materie prime e dichiarando non dovute le sanzioni con conferma
nel resto della decisione impugnata e con compensazione delle spese
di giudizio.
La decisione è motivata dalla specifica considerazione che
l'anno fiscale di riferimento è il 2004 che ricade sotto gli effetti del
Codice ambientale il cui ari. 266, comma 6, stabilisce che fatti salvi gli
effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla
data di pubblicazione del presente decreto (29 aprile 2006) non trovano
applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48,
comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo o. 22/199 7. nonché
le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, com,ni
6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi
dopo il 31 marzo 2004.
Secondo il Collegio, dall'interpretazione letterale della suddetta
norma discende che, per l'anno 2004, l'appellante era tenuta
all'iscrizione al P. ed a versare allo stesso il contributo
prescritto, scomputando dallo stesso l'IVA relativa alle sole materie
prime, mentre non erano dovute le sanzioni, essendo di tutta evidenza
che dal 2006 l'appellante medesima non sarebbe più tenuta
all'iscrizione ed al versamento del contributo, posto che i beni dalla
stessa prodotti siano da considerarsi effettivamente durevoli e che
l'appellante dimostri di provvedere per suo conto allo smaltimento dei
residui di produzione (ma tale assunto non riguarda l'anno in
questione).
Avverso detta sentenza d'appello la C. S.p.A. ha
proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 luglio - 1° agosto 2011,
affidato a quattro motivi con il primo dei quali denuncia, in relazione
all'art. 360, primo comma, n 3, c.p.c., la violazione degli artt. 44 e 48 de
decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto decreto R) nonché
dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico delle
norme ambientali), con riguardo all'insussistenza delobbligo di
iscrizione al consorzio P.;
con il secondo motivo la ricorrente
denuncia la violazione degli artt. 10 del d.l. n. 355 del 2004, convertito
con modificazioni dalla I. n. 47 del 2004, e dell'art. 266 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 con riguardo alla insussistenza dell'obbligo di
iscrizione al predetto Consorzio: con il terzo motivo di ricorso la
C. denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c.. l'omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza dell'obbligo della
ricorrente di addebitare ai propri clienti il contributo eventualmente
pagato al Consorzio: il quarto motivo di ricorso è stato prospettato in via
meramente subordinata al mancato accoglimento del terzo.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale
assumendo la erroneità della sentenza di appello sia nella parte in cui
esclude dal computo il contributo sulle materie prime in polietilene sia
nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni.
La Sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione, con
sentenza n. 18390 del 18 settembre 2015, ha rigettato il primo motivo di
ricorso principale, ha accolto il secondo limitatamente al periodo dal i
gennaio al 31 marzo 2004 per il quale non sussisteva l'obbligo di
iscrizione dal Consorzio e di pagamento del contributo, ed ha accolto il
terzo motivo in quanto il giudice di secondo grado non ha emesso
alcuna pronuncia. neppure implicita, al riguardo alla sussistenza o
meno dell'obbligo della ricorrente di addebitare ai propri clienti il
contributo eventualmente pagato al Consorzio con la precisazione che
l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta
l'assorbimento del quarto, relativo alla pretesa insussistenza in base
alla vigente normativa sull'IVA dell'obbligo della ricorrente di addebitare
ai propri clienti e, quindi. di indicare in fattura, in via di rivalsa,
assoggettandolo ad IVA, il contributo dovuto al Consorzio e mai a
questo versato proprio perché prospettato in via subordinata al
mancato accoglimento del terzo.
Quanto all'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle
Entrate, il giudice della legittimità ne afferma la ammissibilità, così
contrastando la relativa eccezione formulata dalla ricorrente principale.
contestualmente sostenendo che il complesso motivo del ricorso
incidentale è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso
principale (omessa pronuncia sull'esistenza del presupposto IVA)
considerato che il motivo di appello incidentale rileva solo se il giudice
di appello, superando la rilevata omissione di pronuncia, accerti la
sussistenza nella specie del presupposto dell'IVA: conclusivamente
dispone il rinvio della causa, in relazione ai motivi accolti ed assorbiti, a
questa Commissione Tributaria regionale delle Marche perché, in
diversa composizione, si pronunci anche per le spese del giudizio di
legittimità dovendosi al riguardo precisare che i giudici di primo grado e
quelli di appello hanno compensato le spese dei primi due gradi di
merito con pronunce che, in parte qua, non sono state specificamente
gravate.
Con atto depositato in data 16 marzo 2016 la C.
S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. B. A.,
rappresentata e difesa dal dottore commercialista G. A. e
dall'avv. E. M. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio ha riassunto il giudizio e, dopo
aver ripercorso le precedenti fasi, si sofferma preliminarmente sulla
decorrenza dell'obbligo della Società di iscrizione al Consorzio
P. la cui sussistenza è confermata dalla Corte di Cassazione