Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. I, sentenza 19/04/2021, n. 434
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Testo completo
La Direzione Regionale Toscana - Ufficio Grandi Contribuenti ha emesso in data 20 ottobre 2016 un atto di irrogazione sanzioni n. TZBxxxxxxxxx/2017 (notificato il 19 dicembre 2017) derivante dalla "omessa regolarizzazione di fatture emesse dalla società E. in regime di esenzione ex art. 10 d.p.r. n. 633/1972 con sanzioni pari ad euro 435.806,66". L'anno fiscale di riferimento, per il presente giudizio è il 2011.
L' atto di irrogazione delle sanzioni (notificato il 19 dicembre 2017) trae origine dal P.V.C. delle Guardia di Finanza consegnato al C. O. G. M. in data 20 ottobre 2016 redatto per gli anni di imposta dal 2011 al 2015. I rilievi descritti nel P.V.C. per le imposte dirette e l'IVA per l'anno 2011 sono stati definiti a seguito di adesione perfezionata in data 14 dicembre 2016, ad esclusione delle violazioni descritte ai rilievi 2/IVA/2012 non collegate al tributo per cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 471/1997, ha emesso l'atto di contestazione TZBxxxxxxx/2016 per il 2011, al quale è seguito, visto il mancato accoglimento delle deduzioni difensive, l'atto di irrogazione su richiamato.
Le fatture contestate (e ritenute non regolarizzate) hanno ad oggetto le prestazioni (servizi) dati in "outsourcing" alla società E., e relative alla gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico. Le modalità concrete dei servizi resi (dalla emissione di carte di credito alla gestione di carte di credito ecc.) descritte dalle parti presenti nel giudizio costituiscono l'oggetto essenziale della controversia.
Secondo l'Ufficio il servizio fornito si è concretizzato nella messa a disposizione di un sistema informatico e di tutte le funzionalità necessarie per la gestione, da parte del C. delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte di credito;
parte contribuente non avrebbe, pertanto, affidato a E. la gestione completa dei servizi finanziari in outsorcing. Ne è derivata la irrogazione della sanzione amministrativa dettata dall' art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 nella misura pari al 100% dell'imposta non applicata nelle fatture irregolari ricevute e registrate dal C. nel corso del 2011 (euro 435.806,66).
Il C. proponeva impugnativa dell'atto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze per essere le operazioni rese da E. soggette al regime di esenzione IVA ed eccepiva i seguenti profili di illegittimità: a) illegittimità dell'atto per essere le operazioni rese da E. soggette al regime di esenzione IVA;
b) illegittimità della sanzione irrogata per assenza del requisito della colpevolezza.
La Commissione Tributaria provinciale di Firenze con sentenza n. 39/2018 del 16 gennaio 2019 accoglieva il ricorso e compensava le spese.
L'Ufficio Finanziario impugnava la decisione deducendo: a) la nullità della sentenza per carenza assoluta ed apparenza della motivazione;
b) la inapplicabilità nella presente fattispecie del regime di esenzione IVA di cui all' art. 10 D.P.R. n. 633/1972 rimanendo la gestione delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte in capo al C. e non riguardando l'attività la gestione completa dei servizi finanziari in outsourcing.
Secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (n. c-2/95 del 5 giugno 1997) le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e le condizioni per l'applicazione dell'esenzione sono costituite da: 1) la idoneità della prestazione a determinare modifiche giuridico - economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente, e che il servizio nel suo insieme deve formare una prestazione finanziaria completa non essendo sufficiente che il servizio rappresenti solo "elemento di una prestazione finanziaria" : cfr. condizioni contrattuali punto 13 con limitazione di responsabilità incompatibile con l'effettuazione di un servizio completo di operazioni finanziarie;
2) la responsabilità del soggetto che rende la prestazione, mentre nel caso di specie è limitata al dolo o alla colpa grave con limiti di massimali e con profili che non si estendono agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni (finanziarie) esenti, ma consistono in aspetti tecnici correlati al corretto funzionamento della piattaforma informatica messa a disposizione;
quindi l'appellante richiamava alcuni orientamenti della giurisprudenza comunitaria corroborante le deduzioni formulate.
Né, aggiunge l'Ufficio appellante, è ravvisabile nella specie l'assenza di colpa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, atteso che la natura imponibile delle operazioni in argomento è chiaramente desumibile dalla lettura della documentazione negoziale, alla luce di principi comunitari conosciuti o conoscibili dal committente, visti anche i requisiti soggettivi del medesimo. (soggetto di grandi dimensioni i cui consorziati sono banche che svolgono attività finanziarie esenti ex art. 10, comma 1, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972.
Conclude l'Ufficio per la riforma della sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni Iva 2011, con condanna dell'appellata alle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni la parte contribuente eccepisce la infondatezza della pretesa tributaria in forza della sentenza n.48/2017 pronunciata dalla C.T.P. della Val d'Aosta tra E. e l'Agenzia delle Entrate.
Sulla natura di "operazione finanziaria" di cui all' art. 10, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972 in base al programma negoziale elaborato dalla società, negata dall' Amministrazione appellante ed affermata dalla parte appellata contribuente, si osserva da parte del C. che E. aveva svolto sempre e solo attività riconducibili alla cd. fase di Processing legittimamente trattate come operazioni esenti.
Deduce la parte contribuente che il G. M. ha affidato la complessiva gestione del servizio di Processing delle carte di credito ad E., la quale non si limita a mettere a disposizione una piattaforma informatica sulla quale lavorare, ma svolge in proprio tutte le funzioni e i servizi per i clienti del gruppo bancario e quest'ultimo non svolge al suo interno alcuno dei processi necessari alla gestione dei sistemi di pagamento elettronico ed essendo l' attività di E. idonea a modificare la situazione patrimoniale dei clienti della banca.
Anche la responsabilità del servizio, osserva il C., è assunta in modo integrale da E. (articoli 3 e 6 condizioni generali ed art.
7.7 della Proposta Tecnico Economica) e la medesima (responsabilità) non è limitata ai soli aspetti tecnici ma si estende alla corretta esecuzione del servizio.
E. ha svolto esclusivamente il servizio di processing afferente alla concreta gestione dei servizi elettronici di pagamento, restando escluse le due attività collaterali (personalizzazione delle carte e gestione dell' anagrafica) , per cui ha gestito un servizio completo di gestione dell' intero processo concernente l'emissione e l'utilizzo delle carte di credito, gestito autonomamente e completamente da E., le cui operazioni incidono direttamente nella sfera giuridica dei clienti e dei terzi, la cui responsabilità è interamente a carico della medesima E. mentre non vi è una mera messa a disposizione di un programma elettronico.
Tale interpretazione è stata confermata dalla decisione della Corte di Giustizia UE 5 giugno 1997 causa C-2/95, pur evocata dall' Ufficio appellante, che in alcune Risoluzioni (133/E/2003 e 283/E/2009) ne ha adottato i principi interpretativi e che, nella presente fattispecie, avvalorano l'interpretazione della parte contribuente, mentre inconferente appare l' altra pronuncia della Corte di Giustizia 26 maggio 2016, causa C-607/2014 questione che non afferisce al servizio di carta di credito.
Sull' illegittimità della sanzione irrogata per assenza del requisito della colpevolezza nessuna sanzione per omessa regolarizzazione può essere contestata nei confronti dell'odierna parte appellata, non titolare di valutazioni di merito spettando ai verificatori valutare nel merito il comportamento fiscale della parte prestatrice (Cass. 15774/2005) con conseguente non attribuibilità di alcuna colpevolezza al C. (circolare Min. n. 180/E del 18 luglio 1998).
Il comportamento tenuto da E. è apparso, pertanto, al C. del tutto conforme alle direttive impartite dall'Amministrazione Finanziaria con le Risoluzioni su richiamate, sicché sussistono i presupposti per l'operatività della causa di non punibilità di cui all' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 ed all' art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente con la necessità di disapplicare le sanzioni di cui all' art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e, visti gli orientamenti assunti dalla C.T.P di Firenze (39/3/2018) e dal giudice tributario valdostano (C.T.P. 48/2/2017 e CTR 22/1/2018 ), si conclude per il rigetto dell' appello, con conferma dell'illegittimità e/o infondatezza delle pretese sanzionatorie avanzate per il tramite dell'atto di irrogazione, sicché niente è dovuto in relazione ad esso. Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
Con ulteriore memoria difensiva del 9 ottobre 2020 la parte appellata eccepisce la infondatezza della pretesa in forza dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei rapporti tra E. e l'Agenzia delle Entrate ex art. 34 c.p.c. in conseguenza della sentenza n. 22/1/2018 del 16 ottobre 2018 pronunciata dalla C.T.R. della Val d'Aosta (e passata in giudicato) tra E. e l'Agenzia delle Entrate, atteso il rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra la fattispecie conosciuta in tale giudizio e quella formante oggetto del presente giudizio. Accertato che nei rapporti tra E. e l' Amministrazione Finanziaria non è dovuta l'IVA (decisione della Val D'Aosta relativa al periodo di imposta nel 2012), tale accertamento sul modo di essere del rapporto non può che determinare i propri effetti anche nel presente giudizio, sicché la pretesa sanzionatoria avanzata nei confronti del COG (C. O. M.) appare del tutto infondata per cui l'ente chiamato in giudizio non è tenuto a regolarizzare alcuna delle fatture ricevute da E., essendo correttamente individuato