Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXV, sentenza 07/09/2022, n. 3430
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oxxxx Lxxxx ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona per l'anno 2019.
L'oggetto del contendere riguarda l'attribuzione della categoria catastale D/7 ad un fabbricato artigianale sito nel comune di Mxxxx per il quale la parte aveva indicato la categoria C/3. Consequenziale era la rideterminazione della rendita catastale.
In sede di ricorso il contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, che riporta solo le disposizioni normative applicabili e non gli elementi di fatto a sostegno della pretesa erariale;
eccepiva inoltre la mancata effettuazione del sopralluogo preventivo. Nel merito riteneva non corretto il classamento attribuito, tenuto conto che non si trattava di immobile a vocazione industriale. Contestava altresì la stima dell'immobile con riferimento al biennio 1988-1989, trattandosi di immobile edificato nel 1982.
La Commissione ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato, condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese per mille Euro. Il primo giudice rilevava che le modifiche operate all'immobile - trasformazione di parte di tettoie in depositi e locale tecnico - non lo rendono destinato alle specifiche esigenze di un'attività industriale;
l'unità è costituita da un ambiente aperto, privo di impianti o macchinari fissi destinati alla produzione, utilizzabile come deposito di materiale e locale tecnico per attività artigianale.
Appella l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona rilevando che il classamento è fondato sulle caratteristiche strutturali dell'immobile, le cui dimensioni non permettono di farlo rientrare in categoria ordinaria. Precisa che le modifiche apportate con il Docfa del 2019 vanno ad aggiungersi ad altri interventi, cui già in precedenza era stato sottoposto l'intero complesso immobiliare ed ancora accertabili stante la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 1 comma 3 DM 701/1994. Osserva inoltre che il sopralluogo non è obbligatorio e l'atto impositivo specifica le ragioni della variazione della categoria catastale, trattandosi di fabbricato destinato a specifiche esigenze di attività industriale non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, data la superficie di circa 400 mq adibiti a magazzino con altezza di 5 metri, con 32 mq adibiti a servizi, 31 mq di tettoie, cabina elettrica, passaggi e piazzali di manovra. Inoltre l'unità era inizialmente accatastata in categoria D7, modificata in C3